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Bando Lotto, Tar Lazio respinge ricorso Stanleybet

21 aprile 2016 - 11:45

 Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Stanleybet contro il bando per l'affidamento del gioco del Lotto.

Scritto da Fm
Bando Lotto, Tar Lazio respinge ricorso Stanleybet

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), ha respinto, perché infondato, il ricorso presentato da Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di Lottomatica Spa, non costituita in giudizio per l'annullamento previa disapplicazione dell’art. 1, comma 653, della legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015), degli atti della 'procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa', e in particolare "sulla scelta di indire la gara secondo il c.d. modello monoproviding esclusivo, che - unitamente alla  previsione di elevatissimi ed irragionevoli requisiti speciali - di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime, unitamente a molti altri  operatori del settore, riservando la partecipazione alla procedura stessa solo al concessionario uscente (la società Lottomatica Spa) o, a tutto concedere,  ad un ristretto numero di operatori di dimensioni straordinariamente elevate".


Secondo i giudici "le Amministrazioni intimate hanno correttamente evidenziato che: tale segnalazione non si riferisce a concessioni come quella in esame  (che riguarda soltanto la 'gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa' ed ha, quindi, un oggetto ben diverso dalle concessioni per la raccolta delle giocate), bensì alle concessioni della 'gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale'; nel caso  in esame le indicazioni operative fornite dall’AGCM risultano rispettate (si pensi, in particolare, all’assenza di limitazioni alla costituzione di  raggruppamenti temporanei di impresa)".

 

Inoltre, secondo il Tar Lazio non può essere messa in discussione "la scelta dello Stato italiano di affidare ad un solo soggetto, a mezzo di una procedura  di gara aperta, la concessione relativa alle attività di gestione automatizzata della rete di raccolta del gioco del Lotto, mentre la raccolta delle giocate è affidata con distinte concessioni alle ricevitorie del Lotto. Difatti nella fattispecie in esame risultano assicurate sia la 'concorrenza nel mercato'  della raccolta del gioco del Lotto, sia la 'concorrenza per il mercato' relativo alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato".


Infine "il Collegio non ritiene condivisibile la premessa di fondo da cui muovono le censure in esame, secondo la quale il gioco del Lotto non sarebbe  diverso da una semplice scommessa a quota fissa. Difatti le Amministrazioni intimate hanno ampiamente dimostrato con i propri scritti difensivi che: il gioco del Lotto differisce notevolmente dagli altri giochi (concorsi a pronostici, videolotterie e scommesse), sia perché è l’unico gioco in cui lo Stato  assume il rischio d’impresa, sia perché si caratterizza per la distinzione della fase della raccolta delle giocate, garantita da oltre 33mila ricevitorie, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, dalla fase della 'gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato', affidata ad un solo  concessionario; tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto  automatizzato, sia perché la scelta del modello multiproviding renderebbe comunque necessaria la presenza di un 'superconcessionario' (o, quantomeno, la costituzione di un’apposita struttura di collegamento presso l’ADM) per coordinare le attività dei diversi concessionari del servizio e per lasciare indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti di tali soggetti, con conseguente aggravio degli oneri per l’Erario, sia perché il  modello monoproviding crea una minore competizione all’interno del mercato e, quindi, realizza una logica di governo responsabile (non competitivo) del gioco".

 

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