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Tar Lombardia: 'Giusta revoca licenza tabacchi dopo quella per il Lotto'

31 ottobre 2016 - 12:49

Il Tar Lombardia afferma che le mancanze che determinano revoca della licenza per il Lotto possono valere anche per quella dei tabacchi.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'Giusta revoca licenza tabacchi dopo quella per il Lotto'

"Le mancanze che a suo tempo hanno determinato la revoca della licenza per il gioco del Lotto hanno inciso sul rapporto fiduciario che intercorre fra l’amministrazione e l’esercente, da cui la legittimità della determinazione assunta dai Monopoli per quanto riguarda la titolarità della licenza per la vendita dei generi di monopolio".

Lo sottolineano i giudici del Tar Lombardia, che hanno respinto il ricorso del titolare di una rivendita di Monopoli di Stato contro la revoca della concessione per i tabacchi disposta dopo quella della licenza del gioco del Lotto.

 

Per supportare la sua decisione, il Collegio riporta una sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, n. 4313/2015, secondo cui tale ipotesi trova compiuto inquadramento nelle ipotesi dettate dalla normativa di settore, ossia dalla disciplina dettata dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 per la gestione delle rivendite di generi di monopolio. "Nella specie trattasi del richiamato art. 6, punto 9 della legge, secondo il quale non può gestire il magazzino chi…'9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestione, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di stato se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione'. Si precisa al riguardo nella richiamata sentenza <<Il Tar (Lecce, ndr) muove dal presupposto della carenza di una “specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla P.A. (revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli)”, affermando che la legge non estende espressamente alle concessioni delle rivendite di generi di monopolio le vicende relative alle concessioni del gioco del lotto. Ma l’affermazione è del tutto errata rispetto alla fattispecie, poiché l’atto di revoca (pur essendo adottato per una motivazione che riguarda l’altra concessione) trae il relativo potere non dalla normativa regolante il gioco del lotto, bensì dall’art. 34 della L. 1293/1957 sulle rivendite di monopolio; questa norma, infatti, prevede espressamente che l'Amministrazione possa procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite. In altri termini non veniva in rilievo alcuna applicazione estensiva della normativa sul gioco del lotto alla materia della rivendita di generi di monopoli, essendo questa già compiutamente disciplinata dall’art. 34>>”.

"Esaminando poi in particolare il profilo della dedotta automaticità della revoca della concessione di vendita di generi di monopoli, il giudice d’appello ha precisato '…che la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS…….. oltre ad essere prevista dai nn. 6, 9, e 18 del citato art.34, integri una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di gestione. In tale situazione restava pertanto esclusa la necessità di ogni altra specifica valutazione o motivazione della condotta tenuta con riferimento all’altra licenza, questioni peraltro sollevabili nell’eventuale e specifica sede contenziosa ad essa riferita'. A tale specifico riguardo va osservato come, anche per il caso in esame, l’interessato non ha ritenuto di censurare tempestivamente la disposta revoca della licenza per il gioco del Lotto", conclude la sentenza.
 

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