skin

Cassazione: 'Vendita illegale di gratta e vinci punita con reclusione'

11 novembre 2016 - 14:41

La Cassazione accoglie ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Sassari contro prescrizione per realizzazione e vendita di gratta e vinci illegali.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Vendita illegale di gratta e vinci punita con reclusione'

 


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la corte d'appello di Sassari contro la sentenza predibattimentale del Tribunale di Sassari che ha dichiarato l'improcedibilità per intervenuta prescrizione nei confronti di due soggetti, 'rei' di avere rispettivamente realizzato e distribuito biglietti della lotteria istantanea "Gratta e vinci", esercitando così abusivamente l'organizzazione di giochi riservati allo Stato.


ll Procuratore Lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto da ritenere inquadrabile nella fattispecie delittuosa prevista dal comma 1 dell'art.4 cit., essendo invece il comma 2 relativo alla pubblicità di concorsi, giochi e scommesse gestiti con le modalità del primo comma; ne consegue che il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alla data di commissione dei fatti e tenuto anche conto del periodo di sospensione di otto mesi ed undici giorni derivante dall'astensione del difensore all'udienza del 14 gennaio 2014, andrà a maturare rispettivamente il 24 febbraio 2017 e il 14 aprile 2017.

 

I giudici della Cassazione sottolineano che "la condotta di vendita di tagliandi gratta e vinci senza autorizzazione costituisce ipotesi delittuosa, sanzionata con la reclusione di cui al primo periodo del comma 1, e non contravvenzionale, giacché dall'esame dell'art. 4 cit., si evince appunto che il legislatore ha configurato come delitto l'abusivo esercizio dell'organizzazione di giochi o scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro concessionario dello Stato, nonché l'abusivo esercizio dell'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Coni o da organizzazione da esso dipendenti e dall'UNIRE (primo e secondo periodo del comma 1), mentre ha configurato come contravvenzione l'analogo esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse pubbliche su altre competizioni o giochi di abilità che la legge non riserva allo Stato o agli enti citati (terzo periodo del comma 1)".

 

 LEGGI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 

 

Altri articoli su

Articoli correlati