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Vincita Superenalotto, Cassazione: 'Contratto fra ricevitore e cliente'

18 gennaio 2017 - 12:57

La Cassazione si pronuncia su vincita miliardaria al Superenalotto contesa fra ricevitore e cliente che non pagava le giocate prima dell'estrazione.

Scritto da Redazione
Vincita Superenalotto, Cassazione: 'Contratto fra ricevitore e cliente'

 

Il ricorrente "non ha provveduto alla trascrizione nel ricorso delle prove testimoniali decisive, in tesi, per dimostrare che la decisione dei Giudici del merito si sarebbe basata non su tali testimonianze, bensì sulle risultanze di un documento dichiarato inutilizzabile (la trascrizione della registrazione del colloquio tra le parti). Ma in ogni caso è la Corte d'Appello che dice che non è stato fatto un uso processuale di tali trascrizioni".

 

Questo uno dei motivi con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo in merito ad una vincita al Supernalotto del 1999, contesa fra giocatore e ricevitore, dando ragione al primo.

Secondo l'accordo il giocatore non avrebbe pagato la quota del sistema prima di ogni estrazione, ma con cadenza settimanale, mente il ricevitore avrebbe conservato le cedole dei sistemi, consegnandole al settimana per settimana. Alla vincita di 5,5 miliardi di lire il ricevitore non ha mantenuto gli impegni, rifiutandosi di consegnare le cedole e in sostanza rifiutandosi di "corrispondergli la somma vinta”.

 

La vicenda è arrivata quindi nei tribunali, che nei vari gradi di giudizio hanno dato ragione al giocatore e sconfessato l'operato del giocatore. "Utilizzando solo le deposizioni testimoniali, si sarebbe potuto dimostrare al massimo l'asserito impegno ad acquistare e custodire, due volte a settimana, cedole nell'interesse del ricevitore, ma non si sarebbe potuta dimostrare la fondatezza della pretesa relativa alla vincita del 24.11.1989 (atteso anche che il concorso del superenalotto prevedeva tre estrazioni settimanali e l'impegno asseritamente in capo al ricevitore era relativo a sole due giocate, poteva darsi che il giocatore non avesse partecipato a quella estrazione)", si legge nella sentenza. "La Corte di Appello, nel caso in esame, ha mostrato di aver fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la causa concreta del negozio nell'impegno del ricevitore ad acquistare le quote del sistema e a custodirle per conto del giocatore, anticipandone il costo. Costo che, come era emerso dalle deposizioni testimoniali, il giocatore si era impegnato a pagare con cadenza settimanale. Il che, evidentemente, escludeva la gratuità del negozio. Il risultato a cui le parti tendevano (l'acquisto settimanal delle quote di due sistemi del Superenalotto) risulta corrispondere all'interesse di entrambe le parti ed è del tutto lecito. Né potrebbe dirsi che un simile contratto violi l'ordine pubblico, come sembra sostenere il ricorrente menzionando l'art. 718 c.p., preposto proprio alla tutela di tale bene giuridico. Infatti, la funzione concretamente realizzata è quella di consentire ad un soggetto l'esercizio, peraltro attraverso soggetto a ciò espressamente autorizzato, di un gioco di azzardo, quale il Superenalotto, regolato e posto sotto il controllo dello Stato, e quindi non rientrante nell'ambito dell'art. 718 c.p.c.", concludono i giudici.

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