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Consiglio Stato: 'Rimesso a ruolo ricorso Stanleybet su concessione Lotto 2010'

01 giugno 2016 - 15:36

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Stanleybet per revoca decreto presidenziale su concessione Lotto 2010.

Scritto da Redazione
Consiglio Stato: 'Rimesso a ruolo ricorso Stanleybet su concessione Lotto 2010'

 


Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Stanley International Betting Limited per la revoca del decreto presidenziale n. 497/2014 pubblicato il 8.5.2014 con il quale è stata dichiarata la estinzione dell’appello n. 7215 del 2010 volto alla riforma della sentenza del Tar Lazio del 2010 sull'affidamento in concessione del lotto automatizzato al consorzio Lottomatica.

I giudici hanno quindi stabilito che la causa debba essere rimessa sul ruolo affinchè venga fissata la pubblica udienza di discussione del ricorso in appello.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza della quarta sezione del Consiglio di Stato "le deduzioni della difesa erariale e, soprattutto, della società controinteressata Lottomatica Group s.p.a. si incentrano su considerazioni giuridiche (la possibilità per il Giudice della cognizione di fissare un termine di riassunzione del giudizio distinto rispetto a quello ex lege previsto) non pertinenti all’odierno giudizio, in quanto obliano la circostanza che il termine di 60 giorni contenuto nella decisione cognitoria della Sezione non era stato espressamente definito come perentorio, e che desumere aliunde tale connotazione del termine ivi fissato si risolve in una operazione non condivisibile sul piano strettamente ermeneutico, e neppure sul piano sistematico.

 

Allorchè "l’art. 35 comma 2 lett. A del cpa si riferisce al 'termine perentorio assegnato dal Giudice', all’evidenza, non vuole significare che il termine fissato dal giudice sia sempre e comunque perentorio, ma al più che – laddove definito tale dal Giudice o così espressamente previsto dalla legge - l’inosservanza sia sanzionata con l’estinzione. Nel caso di specie, come a più riprese rilevato, non v’era alcuna definizione di “perentorietà”: la detta tesi/eccezione è quindi inaccoglibile, mentre le ulteriori deduzioni in fatto, secondo le quali il termine assegnato sarebbe stato addirittura più lungo di quello ricavabile ex lege non apportano elementi utili alla risoluzione della questione", proseguono i giudici.
 
"Né giova alla difesa erariale ed alla controinteressata l’invocazione dell’art. 52 comma I del cpa in quanto detta disposizione da un canto pare espressamente riferirsi ai termini di notificazione del ricorso e degli altri atti di parte e, per altro verso utilizzando il termine 'assegnati' parrebbe contemplare unicamente la ipotesi del termine ex novo determinato dal Giudice, e non anche la fattispecie in cui il Giudice abbrevii un termine già fissato ex lege (e che, per giunta, la legge non prevede come perentorio). Per altro verso, anche le deduzioni della difesa erariale non colgono nel segno, laddove una volta emesso il decreto la parte odierna impugnante aveva il dovere (con portata assorbente) di impugnare quest’ultimo: caducato il decreto estintivo l’impedimento alla definizione del procedimento viene meno", conclude l'ordinanza.
 

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