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Concorsi a premio, Zanetti: "Su revisione sistema sanzionatorio possibile approfondimento con delega fiscale"

09 ottobre 2014 - 07:41

“È utile richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento. Come precisato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è stato emanato su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno, il regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, in attuazione dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Scritto da Sm
Concorsi a premio, Zanetti: "Su revisione sistema sanzionatorio possibile approfondimento con delega fiscale"

È quanto risposto dal sottosegretario Enrico Zanetti, all’interrogazione del deputato Renate Gebhard che chiede una revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio.

 

“Con l’entrata in vigore di detto regolamento – posegue Zanetti - il controllo sulle iniziative premiali è passato dal Ministero dell’economia e finanze al Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico) ed il regime dell’autorizzazione è stato sostituito con quello della comunicazione. Pertanto il controllo svolto dal Ministero dello sviluppo economico è successivo o concomitante allo svolgimento della manifestazione. Presso il Ministero è operativo un ufficio che espleta attività di controllo, d’ufficio o su segnalazione, e che attraverso più servizi informativi garantisce la corretta conoscenza della normativa in materia. Il Ministero dello sviluppo economico è competente ad accertare e sanzionare in particolare le seguenti violazioni: quando il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa; quando vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari; quando vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale; quando vi siano altre violazioni delle disposizioni e prescrizioni contenute nel Regolamento, quali omissione della comunicazione preventiva, mancato deposito del regolamento del concorso o mancato deposito di cauzione e omessa presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi. In caso di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali e la presenza di premi in denaro o costi di partecipazione al concorso, l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha riconosciuto anche all’allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il potere sanzionatorio interdittivo e pecuniario dell’attività premiale. Con riferimento al regime sanzionatorio, al fine di rafforzare le misure di contrasto all’elusione del monopolio statale dei giochi e delle lotterie, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le sanzioni per tutte le manifestazioni a premio sono state aumentate ad un importo compreso fra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 euro, senza mantenere una differenziazione e diversa articolazione delle sanzioni stesse per le citate violazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico che, in molti casi, sono caratterizzate da un minore disvalore (talora si tratta di violazioni solo procedurali e formali) ed hanno una minore valenza economica sia per le imprese interessate che per i destinatari dell’iniziativa premiale. L’intervento normativo da ultimo segnalato, pertanto, ha il pregio di costituire un detenente all’adozione di condotte illecite; tuttavia potrebbe essere rimodulato in modo da assicurare maggiore gradualità della sanzione in funzione della gravità della condotta. Ciò posto, il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che le sanzioni di importo significativamente elevato vanno senza dubbio irrogate nel caso di necessità di contrastare l’elusione della riserva statale per le lotterie, ma, come prospettato dall’Onorevole interrogante sembrano essere sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali e di rilievo economico del tutto marginale. In tali circostanze le violazioni, spesso di carattere solo formale, erano adeguatamente e già efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, sistema che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.

Ciò premesso, la tematica di una possibile revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe essere oggetto dei necessari approfondimenti in sede tecnica anche con i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’interno. Questo percorso di analisi potrebbe essere impostato parallelamente ai lavori di attuazione dell’articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega al riordino della materia dei giochi pubblici, nell’ambito dei quali, peraltro, nulla esclude che possano rinvenirsi spunti ed occasioni di miglioramento del predetto sistema a livello di fonte primaria. Resta ferma la necessità di mantenere i limiti e le prescrizioni normative relative all’organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che gli stessi non costituiscono ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati a evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi”.

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