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Legge ligure sul gioco, CdS: ‘Si approfondisca legittimità costituzionale’

01 dicembre 2015 - 20:19

Il Consiglio di Stato interviene sul caso di un esercizio commerciale chiuso a La Spezia in riferimento alla legge ligure sul gioco.

Scritto da Vg
Legge ligure sul gioco, CdS: ‘Si approfondisca legittimità costituzionale’

Con un’ordinanza, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che “meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Liguria 2012, n. 17” (la legge sul gioco che fissa un distanziometro di 300 metri) le argomentazioni proposte da un operatore che aveva presentato ricorso l' ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo della Liguria, Sezione II, n. 00234/2015, resa tra le parti, concernente ordine di chiusura di un esercizio commerciale di La Spezia.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI- Secondo i giudici, “allo stato”, devono “essere condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice in relazione alla comparazione dei danni rispettivamente prospettati dalle parti”. L’appello viene dunque accolto “nei limiti della restituzione degli atti al Tribunale amministrativo della Liguria per la sollecita fissazione dell’udienza”.
EFFETTO ESPULSIVO - Le ordinanze del Consiglio di Stato nell’ambito dei procedimenti che riguardano operatori del gioco legale della Liguria in cui è intervenuta l'associazione Acadi - in rappresentanza dei concessionari di rete - difesa dal legale Geronimo Cardia. L’associazione è intervenuta per mettere in evidenza che agli operatori legali "non possano comminarsi sanzioni di chiusura per effetto di norme regionali fotocopia che determinano il cosiddetto 'effetto espulsivo' del gioco legale" (provato con perizia di esperti nel caso di specie con riferimento al territorio della città di Genova, e necessariamente deducibile per la città di La Spezia) , affette da vizi di incostituzionalità non manifestamente infondati come rilevato per la legge regione Puglia.
In particolare il Collegio, in riforma delle ordinanze impugnate, ha ritenuto di accogliere le istanze cautelari formulate dai ricorrenti in primo grado nei limiti della restituzione degli atti al Tar Liguria per la sollecita fissazione dell’udienza di merito “Ritenuto che le argomentazioni proposte dall’appellante meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Liguria 2012, n. 17; Ritenuto che, allo stato, debbano essere condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice in relazione alla comparazione dei danni rispettivamente prospettati dalle parti”.

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