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Tar Lazio: 'Lotto, raccolta in stazioni di servizio su strade comunali'

29 maggio 2017 - 11:27

Per il Tar Lazio è legittimo istituire punti di raccolta del gioco del Lotto anche nelle stazioni di servizio situate su strade comunali.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Lotto, raccolta in stazioni di servizio su strade comunali'

"La norma richiamata non distingue fra categorie stradali (statali, provinciali o comunali) al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del Lotto. Tenendo conto di ciò vanno interpretati e applicati i decreti direttoriali del 30.6.1998 e del 29.3.2006 nella parte in cui non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del Lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali, posto che il legislatore ha mostrato di non ritenere un numerus clausus quello dell’enumerazione dei luoghi ove è possibile svolgere attività del genere, allo scopo di ampliare la rete dei punti di vendita dei prodotti del gioco del Lotto".


Questo il principio per cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un esercente contro la disposizione dirigenziale con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la richiesta di istituzione di un nuovo punto di raccolta del gioco del Lotto presso una rivendita speciale istituita in una stazione di servizio.

Secondo i giudici, "in definitiva, sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione".
 
La sentenza ricorda che "la norma primaria che regola la materia in esame, è costituita dall’art.33, comma 1, della l. 23.12.1994, n. 724, come modificato dall’art. 19, della l.27.12.1997, n. 449, secondo cui 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell' articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno [...]”.
 

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