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Tar: 'Condizione salute non giustifica inerzia gestione Lotto'

11 luglio 2017 - 14:51

Per il Tar Lombardia le condizioni di salute non possono giustificare la prolungata inerzia nella gestione delle concessioni.

Scritto da Sara
Tar: 'Condizione salute non giustifica inerzia gestione Lotto'

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso proposto da un esercente contro il provvedimento di Adm, con il quale veniva revocata la titolarità della gestione della rivendita di generi di monopolio.

Secondo il ricorrente "l'amministrazione, in sostanza, non avrebbe tenuto conto delle gravi ragioni di salute rappresentate dall’istante per giustificare l’abbandono del servizio, anche al fine di addivenire ad una sanzione meno afflittiva di quella in concreto disposta".

Per i giudici "l’amministrazione ha motivato l’irrogazione della sanzione della revoca avendo riguardo agli esiti dell’istruttoria all’uopo espletata, da cui è emerso che il concessionario, in un anno di attività, ha prelevato soltanto 10 kg circa di generi di monopolio, senza raccogliere al contempo alcuna giocata per il lotto, di cui pure era concessionario. Da ciò le plurime violazioni contestate dall’amministrazione, in corrispondenza degli altrettanti obblighi giuridici disattesi dall’istante a causa della protratta inattività nella gestione delle concessioni in parola, atteso l'interesse generale alla massima offerta del servizio al pubblico e alla maggior redditività per il pubblico erario (cfr. Tar Umbria, Perugia, Sez. I, Sent., 30/01/2013, n. 50). L’esponente, mentre non contesta tale inattività, la ritiene non imputabile a propria negligenza, ma a causa di forza maggiore, consistente nelle proprie precarie condizioni di salute, già rappresentate all’amministrazione in sede di controdeduzioni alla contestazione delle infrazioni disciplinari.

Sennonché, come correttamente evidenziato da parte resistente, le condizioni di salute non possono giustificare la prolungata inerzia nella gestione delle concessioni, specie laddove l’interessato, come nel caso di specie, non abbia dimostrato di essersi adoperato per renderne tempestivamente edotta l’amministrazione, allo scopo di attivare i meccanismi di sostituzione all’uopo previsti dall’ordinamento in evenienze simili.
Risulta, quindi, legittimo il provvedimento di revoca come sopra adottato dall’amministrazione, adeguatamente motivato sul presupposto che la fattispecie in esame, così come ivi compiutamente ricostruita, configuri una vera e propria ipotesi di abbandono ingiustificato del servizio".

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