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Lotto, Cds: 'Revoca concessione per informativa antimafia'

20 luglio 2017 - 09:34

Il Consiglio di Stato conferma la revoca di una concessione per il Lotto a ricevitoria su cui grava informativa antimafia.

Scritto da Fm
Lotto, Cds: 'Revoca concessione per informativa antimafia'

 

“Il provvedimento impugnato appare congruamente e sufficientemente motivato nella parte in cuiindividua la ragione della revoca della concessione nell’assenza di 'idonea certificazione antimafia che attesti la mancanza di motivi ostativi ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159', non residuando alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione in ordine al necessario preventivo possesso di tale documentazione ai fini dell’esercizio dell’attività in contestazione, tenuto peraltro conto del preminente interesse pubblico a che la rivendita di beni di monopolio e la
ricevitoria di gioco d’azzardo, siano svolte solo previo rilascio di certificazione antimafia”.


Così il Consiglio di Stato motiva il rigetto dei ricorsi di un'esercente contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la revoca della concessione per la rivendita di tabacchi e la ricevitoria del Lotto e contro la Prefettura di Verona per l’emissione di una informativa antimafia, disposta a causa dei precedenti penali del padre, confermando la sentenza del Tar Veneto, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda.
 

Sempre secondo il Tar Veneto "l’interdittiva antimafia in data 2.11.2015, adottata in aggiornamento della precedente informativa del 12.07.2012, appare conforme al succitato orientamento giurisprudenziale, essendo stata emanata previa approfondita attività di indagine a mezzo della quale è accertato che il rischio di possibile infiltrazione mafiosa nell’ambito dell’attività commerciale svolta dalla ricorrente, risulta dall’attualità della misura di prevenzione emessa nei confronti del padre della stessa (misura nell’ambito della quale la ricorrente è risultata interveniente a seguito della confisca di due polizze una intestata alla stessa e l’altra ereditata dalla madre, ritenute compendio di attività illecita), nonché dalla possibile ingerenza di quest’ultimo nelle attività economiche della figlia alla luce della riscontrata comunanza di interessi economici precedentemente accertata tra gli stessi;- conseguentemente, deve ritenersi confermato il quadro indiziario originariamente accertato nei confronti della ricorrente in occasione della precedente informativa del luglio 2012”.
 

"L’appellante - rileva il Consiglio di Stato - non contesta la passata appartenenza del genitore ad ambienti mafiosi, né la sussistenza, in capo al medesimo, di misure di prevenzione di precedenti penali di stampo mafioso, ma si duole dell’omessa valorizzazione del sua condotta di vita successiva che l’avrebbe portato ad allontanarsi da quegli ambienti e ad astenersi da comportamenti illeciti, grazie anche all’aiuto della famiglia, ed in primis dell’appellante, persona del tutto incensurata. Fatti positivi che renderebbero inattuale ed inattendibili le valutazioni sul rischio infiltrativo basate sulla condotta di vita pregressa.
In realtà, nell’ottica della valutazione prognostica e delle finalità preventive che caratterizzano l’informativa antimafia, il disposto della Prefettura, e
la sentenza di prime cure che ne ha accertato la legittimità, appare del tutto condivisibile, nella misura in cui dà rilievo, oltre che allo stretto rapporto di parentela, anche e soprattutto alla cointeressenza economica tra l’appellante ed il genitore al tempo della restrizione in carcere, anche successivamente a Verona, ove il genitore ha raggiunto l’appellante trasferitasi qualche anno prima - nella conduzione della rivendita tabacchi".
 
 

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