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Tar Sicilia: 'Revoca ricevitoria Lotto non influisce su tabaccheria'

22 settembre 2017 - 15:46

Per i giudici del Tar Sicilia la revoca della concessione di ricevitoria lotto non influisce automaticamente sulla concessione di rivendita tabacchi.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Revoca ricevitoria Lotto non influisce su tabaccheria'

 

"L’istanza cautelare è meritevole di positiva valutazione, considerato che -impregiudicata ogni diversa valutazione da effettuarsi in sede di merito - la revoca della concessione di ricevitoria lotto non pare influire automaticamente sulla concessione di rivendita tabacchi (in tal senso, questa Sezione con ordinanza cautelare n. 272/2017, che a sua volta richiama Tar Lecce, I, 10 marzo 2014 n. 714 e Tar Brescia, II, 16 luglio 2015, n. 1062)".

 

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha accolto la domanda cautelare del titolare di una rivendita contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui ha dichiarato il ricorrente “… decaduto dalla gestione della rivendita” disponendo “…l’incameramento della cauzione costituita a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dalla gestione della rivendita…” nonché “…con effetto immediato, la chiusura provvisoria della rivendita…nelle more della riassegnazione a norma di legge…”, richiedendo alla Tenenza della Guardia di Finanza il “… ritiro della licenza d’esercizio…”;  della nota con cui, vista la revoca della concessione della ricevitoria del lotto, ha contestato - ai fini della decadenza della concessione relativa alla rivendita tabacchi - “… quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 (punto 9), 13 (lettera A) e 18 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 nonché dell’art.20 del Capitolato d’Oneri per la vendita di generi di monopolio, per essere venuto meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione a seguito della rimozione della qualifica di concessionario di un pubblico servizio…”.
 

Per i giudici, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è "meritevole di positiva valutazione in quanto assistita dal requisito del fumus boni juris nonché, stante il pregiudizio dedotto da parte ricorrente, del periculum in mora", quindi hanno sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
 

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