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Lotto, Tar Lazio: 'Sì a rivendita in stazione servizio su strada comunale'

23 febbraio 2018 - 15:00

Per il Tar Lazio si può autorizzare raccolta del Lotto in una rivendita speciale in una stazione di servizio ubicata lungo una strada comunale.

Scritto da Fm
Lotto, Tar Lazio: 'Sì a rivendita in stazione servizio su strada comunale'

"L’Amministrazione medesima non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate. In assenza di una norma ad hoc, d’altronde, ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle c.d. rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto. Deve, dunque, concludersi nel senso che 'sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione' (v. sentenza n. 14460/2015 cit.)".

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso del titolare di una rivendita speciale di generi di monopoli situata all'interno di una stazione di servizio per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della disposizione dirigenziale con cui  l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la richiesta di istituzione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto, in quanto ricadente in una stazione di servizio ubicata su strada comunale e, dunque, su una tipologia di strada diversa da quelle indicate nei decreti direttoriali del 30.06.1998 e del 29.03.2006 (v. nota n. 20599 del 22.02.2017); della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della legge 15/2005; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente ed in particolar modo dei decreti direttoriali del 30.6.1998 e del 29.3.2006 (prot. n. 2006/8724/giochi/LTT) nella parte in cui non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali.
 

"Il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente.Come da essa correttamente rilevato, nella materia de qua, va attribuita natura primaria all’articolo 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i., che non introduce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 23 gennaio 2001, n. 2244)", conclude la sentenza.
 

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