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Tar Liguria conferma soppressione rivendita Monopoli: 'Stazione chiusa'

07 marzo 2018 - 12:03

Tar Liguria conferma stop a rivendita di generi di monopolio e ricevitoria Lotto dopo la chiusura della stazione ferroviaria che le ospitava.

Scritto da Fm
Tar Liguria conferma soppressione rivendita Monopoli: 'Stazione chiusa'

"Ai sensi dell’art. 53, primo comma, del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, le rivendite speciali possono essere istituite 'nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino'. La possibilità di istituzione delle rivendite speciali riguarda, pertanto, una serie di luoghi elencati esemplificativamente dalla previsione regolamentare ed è finalizzata a rispondere alle esigenze del pubblico determinato che vi afferisce. Ne consegue la legittimità della decisione di sopprimere una rivendita speciale che, in ragione dell’intervenuta chiusura della stazione, non ha più alcuna correlazione con i fruitori del servizio ferroviario".


Lo afferma il Tar Liguria nel respingere il ricorso del gestore di un esercizio di bar/ristorazione nei locali della ex stazione ferroviaria di Imperia-Porto Maurizio, titolare della concessione di rivendita speciale di generi di monopolio con annessa ricevitoria del lotto, contro la decisione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di disporre la soppressione della rivendita speciale e della ricevitoria del lotto, dopo la dismissione della stazione per il completamento dei lavori di spostamento della linea ferroviaria e dell’attivazione della nuova stazione di Imperia in altro sito, "atteso che il mantenimento di tali attività all’interno di una stazione ferroviaria non più esistente consentirebbe l’accesso ad una clientela indifferenziata, venendo così meno i requisiti previsti dall’art. 53 del d.P.R. n. 1074/1958".
 
 
La sentenza del Tar Liguria ricorda che il contratto di locazione stipulato dalla ricorrente con una società, mandataria di Rete Ferroviaria Italiana (gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale), "non prevedeva affatto che la locatrice fosse tenuta a garantire il trasferimento dell’esercizio commerciale nei locali della nuova stazione ferroviaria, ma soltanto la facoltà di 'sostituire in tutto o in parte l’immobile locato con altro idoneo, nell’ambito della medesima area ferroviaria' (cfr. art. 6 'Sostituzione dell’immobile locato')" e che la "concessione rilasciata alla ricorrente era già scaduta ed è stata rinnovata sotto forma di gerenza provvisoria limitatamente alla data del 31/12/2016 (quest’ultima circostanza segna una differenza essenziale rispetto al caso definito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3000 del 28 febbraio 2012, richiamata dalla parte ricorrente, ma riferita ad una concessione in essere)".
 

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