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Ricevitoria Lotto negata, Tar Lombardia: 'Competenza è del Tar Lazio'

30 gennaio 2024 - 17:31

Il Tar Lombardia accoglie ai fini del riesame l'istanza cautelare proposta da una società contro la determinazione di Adm con la quale si è vista respingere la domanda per l’assegnazione di una ricevitoria del Lotto.

Scritto da Fm
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“I criteri di riparto della competenza (di cui all’art. 13, commi 1, 3 e 4 bis del Cpa - Codice del processo amministrativo) conducono a ritenere il Tar Lombardia sprovvisto della necessaria competenza territoriale, risultando inderogabilmente competente in ordine alla controversia in esame il Tar del Lazio, sede di Roma”.

Così si legge nell'ordinanza con cui il Tar Lombardia accoglie, nelle more della decisione sul regolamento di competenza, l’istanza cautelare ai fini del riesame proposto da una società per chiedere l’annullamento della determinazione dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale si è vista respingere l’istanza avanzata per l’assegnazione di una ricevitoria del gioco del lotto.

 

Per i giudici amministrativi lombardi deve ritenersi ancora valido l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Quando tra gli atti impugnati dai ricorrenti vi è un atto a contenuto generale avente efficacia su tutto il territorio nazionale, l'impugnazione di tale atto radica, pertanto, la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, a nulla rilevando la maggiore o minore importanza che detta impugnativa riveste nell'economia generale del ricorso, e cioè, che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi questa di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 05/12/2007, n. 6206; Consiglio di Stato sez. VI, 17/06/2009, n.3961)”.

 

Nell'ordinanza viene ricordato che “i provvedimenti indicati in epigrafe sono stati (correttamente) impugnati dalla società ricorrente dinanzi al Tar del Lazio, Roma, la cui Sezione seconda stralcio, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato ha, però, declinato la competenza, indicando come competente il Tar Lombardia”.

Infine, il Tar Lombardia, “pronunciandosi ai sensi dell’art. 15, comma 5, Cpa, richiede d’ufficio al Consiglio di Stato il regolamento di competenza nei sensi di cui in motivazione; dispone la trasmissione del fascicolo, a cura della Segreteria, al Consiglio di Stato, al fine del regolamento della competenza a decidere la presente controversia”.

 

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