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Comune Terni approva schema di regolamento sul gioco, la parola alle associazioni

26 aprile 2024 - 12:47

La giunta comunale di Terni approva lo 'Schema di Regolamento per l’esercizio del gioco lecito' ma apre alle osservazioni degli operatori attraverso le associazioni di categoria. Ecco cosa è previsto.

Scritto da Redazione
© Comune Terni - Sito ufficiale

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Saranno acquisite e valutate anche le osservazioni dei soggetti portatori di interesse, per tramite delle associazioni di categoria, in merito allo “Schema di Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” approvato dalla giunta comunale di Terni in attuazione della legge n° 21/2014 della Regione Umbria.

 

La delibera propone al consiglio comunale l’adozione di uno specifico Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, “con l’obiettivo di stabilire i criteri localizzativi e le limitazioni per l’apertura delle nuove strutture adibite al gioco che tengano conto della necessità di preservare le fasce sensibili della popolazione, contemperando le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dall’Unione Europea con il potere dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica”.

La Giunta quindi ha dato mandato alla Direzione Economia e lavoro, promozione del territorio, ambiente, all’avvio della fase di concertazione, sottoponendo lo “Schema di Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” ai soggetti portatori di interesse, per tramite delle associazioni, per le eventuali osservazioni, nonché alla predisposizione dei successivi atti amministrativi.

 

Ma ecco cosa prevede lo schema di regolamento.

 

LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME - “1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della L.R. 21/2014, è vietata l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani”, si legge nello schema di regolamento.

“2. Ai fini dell’applicabilità del comma precedente si intendono, in particolare: a) per istituti scolastici di ogni ordine e grado, le scuole dell’infanzia, primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado; b) per strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, gli ospedali, le cliniche, le case di cura, i centri di recupero, le strutture residenziali socio sanitarie per minorenni di cui al Titolo VI del R.R. 4 dicembre 2017, n. 7, le strutture residenziali e semi-residenziali per persone anziane autosufficienti di cui al Titolo II del R.R. 7 novembre 2012, n. 16 e alla D.G.R. n. 199/2014, le strutture residenziali per persone adulte in situazioni di disagio e marginalità sociale di cui all’art. 2 del R.R. 10 novembre 2014, n. 4; c) per centri di aggregazione giovanile e altre strutture frequentate principalmente da giovani: i luoghi gestiti da associazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi finalità (sportiva, ludica, sociale, religiosa) frequentati in maniera prevalente da soggetti con età inferiore a 18 anni e le strutture residenziali socio educative per minorenni di cui al Titolo V^ del R.R. 4 dicembre 2017.

Inoltre, ai fini dell’operatività del comma primo, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: d) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; e) sono sedi operative e non solo amministrative o legali; 3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della L.R. 21/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all’art. 6 comma 1 della L.R. 21/2014, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età, nei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri: a) oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 12 e i 29 anni; b) ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette; c) esercizi di commercio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 250 mq (compresi i Centri commerciali) di cui alla L.R. 10 del 13/06/2014; d) stazioni e fermate ferroviarie; e) terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane”.

Inoltre, “4. La distanza di cui al comma 1 è misurata sul percorso pedonale più breve tra l’ingresso principale della sala giochi e l’ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della strada.

5. Al fine di contenere l’offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l’Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l’installazione di apparecchi per il gioco non è consentita: a) nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate; b) negli esercizi di commercio al dettaglio e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati su area pubblica rilasciati in temporanea e permanente concessione (es: c.d. dehor). 6. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l’apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all’articolo 3 del presente regolamento. 7. L’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili non sussiste in caso di mutamento di titolarità dei suddetti esercizi (subingresso), a condizione che non venga modificata l’offerta di gioco e non venga trasferita la sede dell’attività”.

 

I REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI - “1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali che siano conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, in materia igienico sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di prevenzione incendi in caso di capienza superiore a cento persone o di superficie lorda superiore a 200 metri quadrati. 2. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, che offrono l’esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti: a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via; c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l’area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico; d) destinazione d’uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici; e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all’utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche); f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l’accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali; g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (Dpcm. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi; h) conformità dell’impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme; i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi; j) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l’eventuale conduzione al tetto dell’aria estratta dai locali stessi; 3. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’articolo 153 del regolamento di esecuzione del Tulps.”

DISCIPLINA DEGLI ORARI E ALTRE PRESCRIZIONI - All'articolo 10 dello schema di regolamento infine si legge: “Il sindaco potrà determinare gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco nonché l’obbligo di chiusura infrasettimanale del locale o in occasione di particolari periodi dell’anno con particolare attenzione: a) agli orari di entrata e di uscita delle scuole di ogni ordine e grado; b) agli orari di apertura e chiusura di centri sociali, aggregativi e sportivi di qualsiasi natura pubblica e privata. Con le medesime finalità di cui al comma 1, il sindaco può, inoltre, imporre all’interessato, a sue spese: a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali; b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori; c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi; d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell’articolo 9 del Tulps”.

SOVVENZIONI COMUNALI E PERCORSO TERAPEUTICO DI SOSTEGNO E CURA – Questo invece è quanto recita l'articolo 13: “ 1. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche per se stesso o per la propria famiglia rivolte al Comune di Terni da un cittadino residente le cui finanze sono state gravemente dissestate dal gioco patologico, l’Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all’accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Servizio Dipendenze della Asl territorialmente competente, il quale certificherà l’effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all’erogazione della sovvenzione.

2. La disposizione di cui al comma precedente non è applicabile se il soggetto ludopatico, che ha gravemente dissestato le proprie finanze a causa del gioco patologico, esercita la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l’obbligo per l’Amministrazione comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni”.

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