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Agenzia delle Entrate: ecco le metodologie di controllo sugli operatori di apparecchi da intrattenimento

07 marzo 2014 - 12:49

E' disponibile, dopo mesi di attesa da parte dell'intera filiera, la circolare dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) relativa alla metodologia di controllo intitolata “Sale giochi e biliardi” che interessa tutti gli operatori del gioco pubblico: dalle società concessionarie agli esercenti, passando per i gestori di apparecchi (codice Ateco 92.00.02). Il documento è il frutto della concertazione avviata lo scorso anno tra gli operatori e l'Agenzia e definisce le metodologie di controllo relative alla gestione di apparecchi, sia quelli che consentono vincite in denaro che quelli di 'puro' intrattenimento.

Scritto da Alessio Crisantemi
Agenzia delle Entrate: ecco le metodologie di controllo sugli operatori di apparecchi da intrattenimento

 

PROFILI ORGANIZZATIVI E RIFERIMENTO GIURIDICO - La metodologia è volta alla disamina dell’attività di gestione degli apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attività che nel corso dell’ultimo decennio ha assunto una certa rilevanza economica soprattutto a seguito della diffusione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110 comma 6 del Tulps). Differentemente, gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (art.110 comma 7 del Tulps) si distinguono in due diverse tipologie caratterizzate dalla possibilità di ricevere un oggetto in premio (come, ad esempio, gru e pesche di abilità) oppure dal semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper). L’attività ludica – osserva l'Agenzia - può essere svolta non soltanto in locali appositamente destinati ad ospitare videogiochi e altre apparecchiature di intrattenimento, ma anche presso esercizi commerciali in cui l’attività prevalente è diversa rispetto a quella del puro divertimento o intrattenimento, come ad esempio bar, paninoteche, ristoranti/pizzerie/birrerie, piscine, impianti sportivi, stabilimenti balneari, circoli ricreativi, alberghi, parchi divertimento, centri commerciali e punti di accettazione scommesse.
Il d.l. n. 282/2002, con decorrenza dal 1 aprile 2003, ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) le funzioni di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, in precedenza spettanti all'Agenzia delle Entrate.

 

IL PANORAMA NORMATIVO – Nel documento delle Entrate, viene rilevato come esistano degli specifici parametri numerico/quantitativi per l’installazione e la messa in esercizio di questa
tipologia di apparecchi. “Nel dettaglio, in attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 70, della legge n.220/2010, il Decreto Direttoriale AAMS del 27 luglio 2011 da un lato definisce i c.d. punti vendita (ossia, i luoghi presso cui gli apparecchi comma 6 sono installabili), dall’altro fissa il numero massimo di apparecchi Awp e Vlt installabili”.
La raccolta delle somme giocate avviene per mezzo delle società concessionarie della gestione della rete telematica, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica. Il collegamento degli apparecchi alla rete telematica consente agli stessi concessionari la lettura analitica delle informazioni sulla raccolta delle giocate e, in primo luogo, l’ammontare delle somme incamerate per il tramite di ogni singolo apparecchio.
Per gli apparecchi Vlt si evidenzia la collocazione dei software di gioco sui sistemi di elaborazione dei concessionari (e non più all’interno dei singoli apparecchi, come nel caso delle AWP). A differenza di queste ultime, l’utilizzo delle rete di comunicazione è pertanto necessario per il funzionamento online degli apparecchi.
Detta modalità di funzionamento consente l’accumulo e la distribuzione del c.d. jackpot (vedi nota n. 17). Sotto il profilo autorizzatorio, rileva innanzitutto – con riferimento ai locali presso cui gli apparecchi sono installati – il necessario possesso della licenza di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS e, con riferimento ad ogni singolo apparecchio, l’apposizione sullo stesso del relativo nulla osta d’esercizio di cui all’art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Le somme incamerate dagli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS sono soggette al Prelievo Erariale Unico (c.d. PREU – artt. 39 e ss. del d.l. n. 269/2003)10 11. Il soggetto passivo d’imposta del Preu è il concessionario di rete individuato ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, del d.P.R. 640/1972 e successive modificazioni cui, a partire dalla stessa data, è stato rilasciato il citato nulla osta. Con il concessionario collaborano alla raccolta delle somme giocate anche degli ulteriori soggetti, a seconda della tipologia di apparecchio “comma 6” (AWP oppure VLT).
Le somme destinate alla remunerazione della filiera economica in oggetto devono essere assoggettate a tassazione – da parte degli stessi attori della filiera – ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Esse rappresentano infatti i ricavi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, quest’ultima avente ad oggetto l’importazione, l’acquisto, la gestione e la messa in esercizio delle macchine, nonché raccolta delle relative giocate. Al fine di individuare gli importi corrispondenti ai ricavi che ciascun soggetto della filiera sarà tenuto a dichiarare, occorre verificare le modalità di ripartizione del residuo della raccolta sulla base degli specifici accordi contrattuali intervenuti tra le parti coinvolte.

 

RACCOLTA SLOT ESENTE DA IVA - Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633/1972, la raccolta delle giocate effettuata con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps costituisce un’operazione esente da Iva alle condizioni evidenziate dalla Circolare n. 21/E del 13 maggio 2005.

APPARECCHI AWP - Con riferimento alle new slot, collaborano all’effettuazione della raccolta i gestori - ossia i soggetti proprietari (ovvero possessori o detentori) degli apparecchi - e gli esercenti, ossia i titolari degli esercizi (sale giochi, bar, ristoranti, tabaccherie) presso cui gli apparecchi sono materialmente installati.
Il totale delle somme giocate attraverso ciascun apparecchio è destinato – in linea di massima – per almeno il 75% (le disposizioni normative prevedono che – a partire dal 1 gennaio 2013 - la percentuale minima di restituzione in vincite ai giocatori sia il 74%) ad essere ridistribuito sotto forma di vincite (c.d. pay-out), per il 12,70% all’Erario a titolo di PREU, per lo 0,80% all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di deposito cauzionale e canone di concessione, mentre il residuo della raccolta compete ai soggetti della filiera come sopra individuati.
Come premesso, il collegamento alla rete telematica degli apparecchi consente ai concessionari la lettura analitica delle informazioni sulla raccolta delle giocate e, in primo luogo, l’ammontare delle somme incamerate attraverso ogni singolo apparecchio. La lettura delle giocate effettuate da ogni singolo apparecchio  – nonché quella sulle vincite distribuite – è indispensabile affinché gli stessi concessionari possano determinare da un lato gli importi dovuti all’Erario a titolo di Preu e di canone di spettanza dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall’altro il residuo di spettanza dei “terzi raccoglitori” a lui collegati.
“Occorre peraltro evidenziare che laddove non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfettaria secondo i criteri stabiliti da appositi Decreti Direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Decreti Direttoriali del 14/07/2004 e del 12/04/2007).
Entro i termini prescritti per il versamento del Preu relativo al periodo contabile durante il quale è ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvederà all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfettario e quanto effettivamente dovuto.

CONTRATTUALISTICA - La ripartizione delle somme oggetto di remunerazione tra concessionari, gestori ed esercenti avviene sulla base di quanto dagli stessi convenuto nell’ambito di appositi accordi contrattuali. Ne discende – in virtù del principio dell’autonomia contrattuale – che i modelli di accordo impiegati nel settore in argomento possono variare in considerazione delle esigenze perseguite dai citati operatori commerciali. Occorre tuttavia considerare che, in ogni caso, i contratti conclusi tra concessionari, gestori ed esercenti devono obbligatoriamente contenere al loro interno una serie di clausole “imposte” dall’Amministrazione concedente (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che svolge anche il ruolo di autorità di vigilanza allo scopo di poterne garantire l’uniformità di applicazione con riguardo agli aspetti essenziali della gestione del ciclo economico. Ciò posto, i concessionari possono concludere sia distinti accordi contrattuali con gestori ed esercenti, sia un unico accordo contrattuale con i predetti terzi incaricati della raccolta. Nel merito, occorre altresì considerare che le soluzioni in concreto adottate dalle parti devono tendenzialmente tenere conto di quanto precisato dalla Circolare n. 21 del 13 maggio 2005, paragrafo 7, in tema di esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi connesse alla raccolta delle giocate.
In ogni caso, i contratti relativi alla gestione degli apparecchi AWP conclusi tra concessionari, gestori ed esercenti devono consentire ex post l’esatta individuazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi.

COMPENSI E RENDICONTAZIONE - Le clausole contrattuali relative alla remunerazione da riconoscersi a favore di concessionari, gestori ed esercenti devono specificare le modalità di quantificazione del compenso spettante ad ognuno, compenso che potrà essere definito in maniera variabile rispetto alla raccolta effettuata ovvero in modo fisso. La dinamica del processo di gestione degli apparecchi in argomento e di raccolta rende in ogni caso opportuno:
· la necessità di un costante aggiornamento degli stessi contratti, anche mediante l’utilizzo di specifici moduli – predisposti dai concessionari ed approvati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – che consentano una agevole “revisione” delle predette clausole;
· la tempestiva documentazione delle variazioni contrattuali relative alle modalità di ripartizione dei compensi, da effettuarsi a cura dei terzi incaricati della raccolta e per conto del concessionario di riferimento12 secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dagli stessi concessionari. Ad esempio, laddove – per evidenti ragioni di carattere commerciale connesse con l’esigenza di alcuni operatori di “fidelizzare” i propri clienti – siano previsti compensi accessori e/o erogazioni una tantum a favore degli stessi ovvero, indipendentemente da specifica pattuizione riportata sul contratto, i gestori abbiano riconosciuto a tutti o ad una parte dei propri esercenti un compenso superiore rispetto a quello stabilito, il maggiore riconoscimento economico dovrebbe essere puntualmente documentato per iscritto e subito portato a conoscenza del concessionario.
Gestori ed esercenti procederanno pertanto a contabilizzare e dichiarare ognuno la propria parte di
compensi percepita sulla base degli importi puntualmente evidenziati nella distinta inoltrata dal concessionario al gestore e/o all’esercente (generalmente ogni 15 giorni per i Gestori, bimestralmente per gli Esercenti).
La distinta dovrebbe sempre contenere, anche per rimando ad un prospetto separato, almeno i seguenti dati13:
1. l’importo complessivo della raccolta (COIN IN apparecchi);
2. le vincite effettive riscontrate (COIN OUT apparecchi);
3. il compenso da trattenere, come contrattualmente definito (eventualmente comprensivo della quota parte di
spettanza degli esercenti);
4. l’importo netto da versare al concessionario, comprensivo dell’importo dovuto a titolo di PREU e dell’importo
pari allo 0,8 per cento delle somme giocate.
Il concessionario, alle prescritte scadenze, provvederà ad inoltrare la distinta contenente i dati sopra
evidenziati ad ognuno dei gestori con cui ha sottoscritto i contratti, comunicando pertanto anche la quota parte
riconosciuta a ciascuno dei predetti a titolo di compenso per l’attività di raccolta effettuata.
Successivamente provvederà altresì a mettere a disposizione, a favore di ognuno degli esercenti, il dato
relativo alle somme di spettanza degli stessi in ragione del contributo apportato all’attività di raccolta.
Le distinte14 così strutturate (e, per quanto riguarda gli esercenti, la comunicazione dell’importo di spettanza di ognuno) saranno assunte ai fini dell’effettuazione della corretta contabilizzazione delle somme percepite dagli attori della filiera in ragione della gestione dei predetti apparecchi e, al contempo, consentiranno all’Amministrazione finanziaria la verifica ex post dell’adempimento fiscale da parte dei terzi incaricati.

SCASSETTAMENTO DEGLI APPARECCHI - Il prelievo delle somme incamerate dagli apparecchi AWP (al netto delle vincite erogate) viene in genere effettuato periodicamente dal gestore alla presenza dell’esercente presso i locali di quest’ultimo, dove gli apparecchi sono installati15.
La contabilizzazione delle somme incamerate da gestori ed esercenti con la modalità in precedenza
descritta è da ritenersi non idonea ai fini della corretta individuazione della quota parte di compensi di spettanza di ogni singolo attore della filiera, avuto riguardo del generale principio della competenza economica stabilito nel primo comma dell’art. 109 del TUIR per i soggetti esercenti una determinata attività commerciale.
Come visto in precedenza, il documento contenente l’esatta indicazione della quota parte di raccolta di spettanza di gestore e dei relativi esercenti è rappresentato dalla distinta basata sulla lettura dei contatori degli apparecchi da parte del concessionario.
È tuttavia pacifico che gli operatori del settore, per ragioni di carattere aziendale, abbiano interesse a rilevare quanto materialmente rinvenuto all’atto dello scassettamento. Questo tipo di rilevazione – come detto, non idonea ai fini della contabilizzazione delle quote di remunerazione – in genere precede il momento in cui il gestore e l’esercente ricevono la distinta dal concessionario.
Ciò posto, per una corretta documentazione delle operazioni di scassettamento intercorse tra le parti, sarebbe opportuna la redazione di un apposito verbale dal quale sia possibile evincere le seguenti informazioni:
a. estremi del gestore e dell’esercente;
b. data e luogo di redazione;
c. somma rinvenuta in cassetta;
d. quota parte trattenuta dall’esercente;
e. quota parte trattenuta dal gestore.

I verbali, debitamente sottoscritti dai soggetti presenti, consentiranno pertanto di avere una puntuale
contezza delle operazioni di scassettamento e di fornire ex post una valida documentazione delle relative operazioni.

VLT, FONDAMENTALE IL GESTORE DI SALA - I requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT sono definiti dal Decreto direttoriale AAMS del 22 gennaio 2010. La principale caratteristica degli apparecchi videoterminali è rappresentata dal fatto che per il loro funzionamento è necessario il collegamento al sistema di gioco del concessionario di riferimento16.
Inoltre, a differenza delle AWP, muta la tipologia di soggetti che intervengono, unitamente al concessionario, nell’effettuazione della raccolta. Fondamentale è la figura del cosiddetto gestore di sala (soggetto necessario della filiera), ossia il titolare dell’ambiente specificamente dedicato dove è autorizzata l'installazione di apparecchi videoterminali. Parimenti, spicca come soggetto necessario della “filiera VLT” il fornitore del sistema di gioco, ossia il soggetto che realizza il software di gioco ed è tenuto - nei confronti del concessionario - alla distribuzione dei sistemi di gioco.
Accanto ai predetti soggetti, possono intervenire nel processo di gestione degli apparecchi le seguenti figure (soggetti eventuali della filiera):
· terzo incaricato della raccolta: è il soggetto addetto dell’effettuazione di una serie di attività connesse alla gestione degli apparecchi videoterminali (raccolta mediante scassettamento, manutenzione, etc.);
· procacciatore o mandatario: è il soggetto che funge da intermediario tra il concessionario e i singoli gestori di sala.
Il totale delle somme giocate attraverso ciascun apparecchio (unitamente a quelle eventualmente vinte e non riscosse dal giocatore, in quanto destinate all’effettuazione di ulteriori partite)17 è destinato per almeno l’85%18 ai giocatori sotto forma di vincite, per il 5% all’Erario a titolo di PREU, per lo 0,80% all’AAMS a titolo di deposito cauzionale e canone di concessione.
Il residuo della raccolta così determinato è destinato alla remunerazione dei soggetti della filiera, sulla base di quanto dagli stessi singolarmente convenuto nell’ambito di specifici accordi contrattuali conclusi col concessionario di riferimento

CONTRATTUALISTICA - I Concessionari concludono singoli accordi contrattuali con ognuno dei soggetti intervenuti a vario titolo nella “filiera VLT” e, pertanto, sia con gestori di sala e fornitori del sistema di gioco (soggetti necessari) che eventualmente, con terzi incaricati della raccolta e procacciatori/mandatari (soggetti eventuali).
A differenza del settore delle AWP, in cui le parti interessate – concessionario, gestore ed esercente
possono anche concludere un unico accordo contrattuale, la gestione delle VLT dovrebbe comportare la conclusione di più accordi contrattuali in ragione del numero di soggetti interessati alla gestione del relativo ciclo economico.
Analogamente a quanto illustrato per le AWP, anche con riferimento alle VLT i contratti conclusi nell’ambito della relativa filiera dovrebbero consentire, a posteriori, l’esatta individuazione di tutti i soggetti intervenuti nella gestione degli apparecchi riferibili alla singola sala.
Ne discende pertanto l’opportunità che gli stessi operatori economici intervenuti a vario titolo nella raccolta assicurino un continuo aggiornamento della contrattualistica o comunichino senza indugio ai concessionari – a mezzo scritto, anche per via telematica – le variazioni anagrafiche e fiscali (Partita IVA e Codice Fiscale) intervenute nel corso dell’esecuzione dei rispettivi contratti.

COMPENSI E RENDICONTAZIONE  - Gli attori della filiera intervenuti nella gestione degli apparecchi videoterminali procederanno a contabilizzare gli importi percepiti a titolo di compenso sulla base degli importi evidenziati nella distinta inoltrata o messa a disposizione dal concessionario ad ognuno dei predetti. La distinta dovrebbe contenere, anche per rimando ad un prospetto separato, i seguenti dati19:
1. l’importo complessivo della raccolta (BET apparecchi);
2. le vincite effettive riscontrate pagate in sala (WIN apparecchi);
3. il compenso da trattenere, come contrattualmente definito (di spettanza del soggetto nei cui confronti la distinta è inoltrata: gestore di sala, fornitore del sistema di gioco ed eventuali terzo incaricato della raccolta e/o procacciatore/mandatario);
4. l’importo netto da versare al concessionario, comprensivo dell’importo dovuto a titolo di PREU e dell’importo pari allo 0,8 per cento delle somme giocate.
Detti ultimi importi saranno pertanto oggetto di contabilizzazione e dichiarazione da parte dei soggetti a vario titolo intervenuti nella raccolta.

SCASSETTAMENTO DEGLI APPARECCHI VLT - Si ribadisce quanto esposto con riferimento agli apparecchi AWP, avuto riguardo delle peculiarità connesse con la gestione degli apparecchi videoterminali. Il documento contenente l’esatta indicazione della quota parte di raccolta di spettanza di ognuno dei soggetti della filiera è infatti rappresentato dalla distinta basata sulla lettura dei contatori degli apparecchi da parte del concessionario. Laddove le parti intendano documentare le operazioni di scassettamento, avranno cura di indicare nel verbale20 le seguenti informazioni:

a) estremi del soggetto incaricato della raccolta e del gestore di sala (nome cognome/denominazione, codice
fiscale e/o numero di partita IVA);
b) data e luogo di redazione;
c) somma rinvenuta in cassetta;
d) quota parte trattenuta dal gestore di sala;
e) quota parte trattenuta dal terzo incaricato della raccolta (eventuale).
I verbali, debitamente sottoscritti dai soggetti presenti, consentiranno pertanto di avere una puntuale contezza
delle operazioni di scassettamento e di fornire ex post una valida documentazione delle relative operazioni.


APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO - con effetto dall'1.1.2000, il d.Lgs. n. 60/1999 ha previsto la soppressione dell'imposta sugli spettacoli, l'introduzione dalla stessa data dell'imposta sugli intrattenimenti e la modifica ad alcune disposizioni del regime
IVA su spettacoli e giochi. Pertanto, a decorrere dall'1.1.2000, le attività di intrattenimento e spettacolo sono rispettivamente soggette ad IVA con due distinte modalità:
a) per le attività di intrattenimento (elencate nella Tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972) è dovuta, oltre all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) determinata sulla base delle disposizioni del citato decreto, l’IVA in regime forfettario ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72 e salvo opzione per il regime ordinario;
b) per le attività di spettacolo elencate nella Tabella C allegata al d.P.R. n. 633/72, l'IVA è dovuta nei modi ordinari (art. 74-quater del d.P.R. 633/1972).
Il regime impositivo per le attività di intrattenimento si applica anche agli apparecchi da divertimento e intrattenimento che non distribuiscono vincite in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del TULPS e nello specifico:
· apparecchi di cui alla lettera a)22 (gru, pesche verticali o orizzontali di abilità, etc);
· apparecchi di cui alla lettera c)23 (videogiochi);
L'art. 14-bis, comma 5, del d.P.R. n. 640/72 individua l'ulteriore categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, rinviando a successivi decreti direttoriali per la determinazione forfetaria della relativa base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi. Tali decreti fanno riferimento a 6 categorie di apparecchi attivabili a moneta o gettone, ovvero affidati a tempo:
1) AM1 – biliardi e apparecchi similari;
2) AM2 – elettrogrammofoni e apparecchi similari;
3) AM3 - calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari
4) AM4 - flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari;
5) AM5 - congegni a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari;
6) AM6 - giochi a gettone azionati da ruspe e apparecchi similari.
Nello specifico, la normativa (art. 14-bis del d.P.R. n. 640/1972) prevede che i proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro siano assoggettati all'ISI determinata su un importo forfettario24, nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'ISI (regime naturale) ovvero secondo criteri ordinari (su opzione del contribuente, ai sensi dell'art. 74, comma 6, ultimo periodo, del d.P.R.n. 633/1972).
Il pagamento delle imposte connesse alla gestione degli apparecchi in esame è effettuato in unica soluzione entro il giorno 16 del mese di marzo, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione, in ragione della frazione di anno residua. Specificamente, il versamento dell'ISI è effettuato mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 512325 (ISI connessa ad apparecchi da divertimento e intrattenimento).
Inoltre, il d.P.R. n. 640/72, all’art. 14-ter, prevede che “avvalendosi di procedure automatizzate,
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici”.
Riguardo l’IVA, ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 "Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.”
Il regime naturale (forfait) prevede quindi la determinazione dell'IVA sulla stessa base imponibile assunta ai fini dell'ISI e la riduzione del 50 per cento dell'imposta così determinata, a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti, con esonero dagli obblighi contabili e dichiarativi.
Il versamento viene eseguito con codice tributo 6729 (IVA forfetaria connessa all’imposta sugli
intrattenimenti) o 60xx (IVA ordinaria).
Pertanto, se gli imponibili vengono determinati forfettariamente ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti anche la determinazione dell’imponibile ai fini IVA seguirà lo stesso criterio forfettario.
Il soggetto passivo tenuto all’assolvimento dell’ISI e della connessa IVA (forfettaria od ordinaria) è
individuabile nel proprietario degli apparecchi (o possessore ad altro titolo, come ad esempio il locatario).
Nella pratica commerciale, i soggetti che intervengono nella gestione degli apparecchi in commento sono sostanzialmente due:
a. il proprietario degli apparecchi (o possessore ad altro titolo): in genere, la figura del proprietario degli
apparecchi comma 7 può coincidere con quella del gestore degli apparecchi comma 6;
b. l’esercente, ossia il titolare di altra distinta attività commerciale presso i cui locali gli apparecchi sonoinstallati.
Generalmente, il secondo – previa specifica pattuizione intercorsa col proprietario/gestore – mette a
disposizione del primo i propri locali per l’installazione degli apparecchi, ricevendo come contropartita un compenso commisurato alla raccolta effettuata. Alle prescritte scadenze (anche a seconda del maggiore o minore flusso di utenti e comunque sulla base degli accordi tra le parti) il proprietario/gestore si reca presso i locali dell’esercente effettuando lo scassettamento degli apparecchi e procedendo al riscontro tra le monete o i gettoni presenti nel dispositivo di raccolta degli apparecchi e il numero registrato sugli eventuali contatori presenti negli stessi. I predetti procedono quindi alla ripartizione degli incassi secondo gli accordi contrattuali e, per la quota di incasso ricevuta, il detentore rilascia ricevuta al proprietario/gestore. Nello schema descritto, la titolarità degli incassi rimane tuttavia del proprietario/gestore, che pertanto provvederà all’adempimento degli obblighi in ordine all’assolvimento dell’ISI e dell’IVA connessa.
Differentemente, qualora il proprietario noleggi all’esercente gli apparecchi in commento, percependo in contropartita esclusivamente un canone di locazione, la titolarità degli incassi degli apparecchi è da ritenersi in capo allo stesso esercente, che provvederà dal canto suo al versamento all’assolvimento dell’ISI e dell’IVA connessa28.
Per quanto concerne il settore delle imposte dirette, si evidenzia che l'attività in argomento si configura, generalmente, come attività di prestazione di servizi commerciali, e pertanto essa è soggetta alle regole di determinazione del reddito d’impresa di cui al d.P.R. n. 917/86 e agli obblighi contabili e di dichiarazione previsti dal d.P.R. n. 600/73; permangono in particolare gli obblighi contabili propri dei soggetti in regime di contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata.
Nell’ipotesi di gestione congiunta di esercizio di bar (o altra attività di somministrazione) quest’ultima rimane ovviamente assoggettata all’ordinario regime fiscale d’impresa sia ai fini IVA che delle imposte dirette e dell’IRAP.
In caso di attività esercitata dai soggetti di cui agli artt. 108 e seguenti del d.P.R. n. 917/86 (società ed enti non commerciali, costituiti in forma di circoli o club privati) occorrerà valutare caso per  caso la effettiva natura dell’attività in esame, esaminando il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, nonché le modalità di esercizio dell’attività stessa (come, ad esempio, la limitazione delle prestazioni a favore esclusivo degli associati - partecipanti, etc)29.

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