skin

Tar Lazio respinge ricorso contro regolamento Genova: "Criterio luoghi sensibili non è irrazionale"

11 marzo 2014 - 17:36

Il Tar del Lazio respinge il ricorso di un esercente contro il Comune di Genova per l'annullamento della nota con la quale è stata negata l’autorizzazione per l’installazione di quattro slot machine in una rivendita.

Scritto da Sm
Tar Lazio respinge ricorso contro regolamento Genova: "Criterio luoghi sensibili non è irrazionale"

 

 

LA TUTELA DEI SOGGETTI VULNERABILI - Alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, “il Collegio ritiene che la questione in esame in esame risulti manifestamente infondata per le stesse ragioni già evidenziate da altro giudice amministrativo con riferimento all’art. 13-bis della legge della Provincia di Trento legge 14 luglio 2000, n. 30 (aggiunto dall’art. 47, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18), il quale - analogamente all’art. 2 della legge regionale n. 17 del 2012 - dispone che “Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili ...”. Infatti il Tar di Trento nella sentenza 20 giugno 2013, n. 206, ha chiaramente evidenziato che la legge della Provincia di Trento n. 30 del 2000 «senza disciplinare alcun aspetto di polizia amministrativa e/o di repressione di comportamenti violativi delle regole di condotta incombenti sui gestori ed esercenti i locali ove sono installati gli apparecchi, affronta il tema degli stessi apparecchi da gioco sul diverso e del tutto distinto piano della prevenzione e della lotta alle patologie psichiche denominate espressamente ludopatie. Con il che si evidenzia la pochezza della tesi di una presunta irragionevolezza, inutilità ed ultroneità dell’intervento legislativo provinciale». Né può ritenersi che tali conclusioni siano inficiate dall’intervento operato dal legislatore statale con il c.d. Decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) che, al fine di assicurare un ‘più alto livello di tutela della salute’, ha: A) disposto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia, come definita dalla stessa norma (art. 5); B) adottato specifiche ‘misure di prevenzione per contrastare la ludopatia’ disciplinando le forme pubblicitarie, introducendo divieti e controlli per contrastare il gioco minorile, nonché, come già detto, affidando all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco territorialmente prossimi a “istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi”.

 

I LUOGHI SENSIBILI – Secondo il tribunale “Risulta evidente, da un lato, che il criterio utilizzato dalla legge regionale n. 17/2012 per l’individuazione dei luoghi ritenuti sensibili risulta tutt’altro che irrazionale, perché il legislatore regionale, oltre ad individuare luoghi qualificati sensibili ex lege, ha affidato ai Comuni il compito di individuare altri luoghi sensibili nel rispetto di criteri predefiniti; dall’altro, che nel caso in esame la ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che i parchi pubblici non siano stati inclusi tra i luoghi qualificati sensibili ex lege, perché il Comune di Genova nell’esercizio della potestà regolamentare di cui l’art. 7, comma 2, dalla legge regionale n. 17/2012 ha espressamente incluso tra i luoghi sensibili anche i “giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati”. Quanto poi all’inclusione degli istituti scolastici tra i luoghi qualificati sensibili ex lege, la scelta operata dal legislatore regionale non appare censurabile sol perché il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Infatti, come già evidenziato in precedenza, le finalità perseguite dal Legislatore regionale con la legge n. 17/2012 attengono alla tutela dei soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione di forme di gioco compulsivo, sicché l’inclusione degli istituti scolastici tra i luoghi sensibili va a completare la tutela dei minori di 18 anni, finora affidata al divieto di accedere ai luoghi ove si pratica il gioco lecito. Infine il Collegio ritiene che anche la fissazione di una distanza minima di 300 mt. dai luoghi sensibili sfugga alle censure dedotte dalla ricorrente alla luce delle seguenti considerazioni. Innanzi tutto si deve rilevare che la distanza di 300 mt. è stata prevista anche da altri Legislatori regionali e provinciali (si vedano, in particolare, l’art. 5-bis della legge della Provincia di Bolzano 13 maggio 1992, n. 13; l’art. 13-bis della legge della provincia di Trento legge 14 luglio 2000, n. 30; l’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40), mentre in altre Regioni tale distanza è stata determinata in 500 mt (si vedano, in particolare, l’art. 4 della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2013, n. 57; l’art. 5 della legge della Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8; l’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43). Ciò posto, risulta evidente che la fissazione per legge di una distanza minima di 300 mt. dai luoghi sensibili è chiaramente finalizzata ad assicurare un’applicazione uniforme della norma all’interno del territorio della Regione Liguria e, quindi, ad evitare disparità di trattamento tra casi analoghi. Inoltre il Collegio ritiene che l’individuazione di tale distanza minima in 300 mt. rientri nella discrezionalità legislativa del Legislatore ligure, la quale trova il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, e che nel caso in esame tale limite non sia stato superato, perché dall’esame del quadro normativo innanzi delineato si evince che i legislatori regionali e provinciali hanno fissato la distanza di cui trattasi entro un range variabile da 300 a 500 mt. Da ultimo, con riferimento alla censura incentrata sulla violazione del principio di legalità, ossia sulla carenza di una norma di legge che possa giustificare l’adozione, da parte del Comune di Genova del Regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 21/2013, è sufficiente osservare che tale censura muove dal presupposto che in materia di gioco lecito sussista una competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Pertanto - una volta affermata la competenza legislativa delle regioni in materia di fissazione di limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, per tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, per prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo e per evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica - risulta evidente che il fondamento del potere esercitato dal Comune di Genova nel caso in esame si rinviene nel già ricordato art. 2, comma 2, della legge regionale n. 17/2012”.

Altri articoli su

Articoli correlati