skin

Corte Costituzionale: non fondata la questione di legittimità della 'tassa sulla fortuna'

16 luglio 2014 - 11:28

La Corte Costituzionale dichiara “non fondata la questione di legittimità costituzionale della cosiddetta tassa sulla fortuna che prevede per le videolottery il prelievo addizionale del 6% per le vincite superiori a 500 euro. Una disposizione già in vigore da gennaio 2012 per Superenalotto e Gratta e vinci. Ciò significa che la nuova tassazione - tecnologia permettendo - potrà entrare in vigore entro i prossimi quindici giorni, come imposto dall'Agenzia delle Dogane nel recente provvedimento dedicato alla materia.

Scritto da Ac
Corte Costituzionale: non fondata la questione di legittimità della 'tassa sulla fortuna'

 

 IL VERDETTO DELLA CORTE - Con la Sentenza di oggi la Corte Costituzionale dichiara "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe".

 

LE MOTIVAZIONI - Nella prospettazione del Tar il termine fissato dalla disposizione di legge che introduceva la cosiddetta "tassa sula fortuna" sarebbe perentorio, "come si desumerebbe dal drastico effetto sanzionatorio conseguente al mancato adeguamento tecnico dei sistemi di gioco. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della relativa vicenda amministrativa, anche in relazione agli sviluppi successivi all’ordinanza di rimessione, induce a ritenere non corretto l’assunto del rimettente.

In attuazione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, l’AAMS, con il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, aveva stabilito, all’art. 5, comma 1, lettera a), l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’addizionale sul prelievo erariale unico pari al 6 per cento sulla parte delle vincite eccedenti euro 500 ottenute mediante gli apparecchi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS.

Al comma 3 dello stesso art. 5, per quanto qui rileva, si era poi disposto che «Con successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni attuative per l’applicazione del presente comma, anche al fine di stabilire procedure e modalità di controllo e verifica degli adempimenti», clausola, questa, nella sostanza analoga a quella posta dal comma 2, lettera a), del citato art. 5, dettata per i diversi apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, secondo cui «a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell’11,80 per cento sull’ammontare delle somme giocate».

Nessuna sanzione era dunque ricollegata allo spirare del termine fissato, e di sanzioni non vi è traccia neanche nel d.l. n. 16 del 2012, che, nel recepire l’intero decreto direttoriale, ivi compresa la previsione di necessarie disposizioni attuative al fine di consentire la modifica dei sistemi di gioco e la conseguente applicabilità dell’addizionale, ha spostato al 1° settembre 2012 il termine di decorrenza del tributo.

È con la successiva nota direttoriale dell’8 maggio 2012, adottata in presunta attuazione della norma primaria e la cui efficacia è stata sospesa dal giudice a quo, che l’amministrazione, nel ribadire il termine fissato dal legislatore, ha prospettato la misura del blocco dei sistemi di gioco in caso di mancato loro adeguamento.

Con decreto direttoriale del 6 giugno 2014, prodotto in udienza dall’Avvocatura generale dello Stato, l’amministrazione, dato atto della compiuta omologazione dei sistemi di gioco ad opera della SOGEI, nel mese di marzo del 2014, e considerati pertanto «realizzati tutti i presupposti di natura tecnica che hanno sino ad oggi ostacolato la concreta decorrenza applicativa del nuovo prelievo erariale addizionale», ha infine previsto l’obbligo dei concessionari di procedere al suo versamento «a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale».

Quest’ultimo provvedimento rende manifesta la consapevolezza dell’amministrazione della prevalenza logica e giuridica dell’omologazione dei sistemi di gioco rispetto al termine, come si evince non solo dalla eliminazione della sanzione ma anche dal complesso motivazionale, tutto incentrato sull’aspetto tecnico del necessario adeguamento dei terminali.

In effetti, la disciplina legislativa, pur fissando un termine, pone l’accento sulla modifica dei sistemi di gioco, preoccupandosi di rinviare − come si è detto − ad una apposita e futura regolamentazione attuativa. Ciò rende evidente, da un lato, come il dato tecnico-fattuale della omologazione sia presupposto necessario per la nascita dell’obbligazione tributaria, e, dall’altro, come il termine abbia una sua rilevanza funzionale, e più precisamente dilatoria, solo nel caso – rivelatosi del tutto irrealistico – di omologazione anteriore, divenendo invece formalmente e sostanzialmente irrilevante nel caso contrario, sino al punto di non essere stato neppure preso in considerazione nel decreto con cui l’amministrazione ha finalmente portato a conclusione l’annosa e complessa vicenda".

Scarica la sentenza completa a questo link (necessaria registrazione, grauita).

Altri articoli su

Articoli correlati