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Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a limiti Mantova e sospensione attività'

03 aprile 2017 - 09:42

Il Tar Lombardia conferma i limiti orari al gioco di Mantova e la liceità della sospensione delle attività in caso di violazione reiterata.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lombardia: 'Sì a limiti Mantova e sospensione attività'

 

"La sanzione della sospensione irrogata a seguito dell’accertata e reiterata violazione (in questa sede non contestata) delle disposizioni e prescrizione relative agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro trova adeguata copertura in fonte di rango primario (Tar Piemonte n. 1607/2016 cit.) e, sotto questo profilo, non appaiono fondate le censure con cui si lamenta, in buona sostanza, la violazione del principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/1989 e dell’art. 23 della Costituzione".


Così il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Mantova per l'annullamento dell’ordinanza dello Sportello unico attività produttive che ha ingiunto la sospensione del funzionamento degli apparecchi per violazione dell’ordinanza 10 marzo 2015 con cui il sindaco ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate. La società ha chiesto anche l'annullamento di tale provveimento nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività.

 

I giudici poi ribadiscono che "è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si osserva, in linea generale, che l’art. 10 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che 'le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata'. Tale previsione, secondo una condivisibile interpretazione giurisprudenziale, è stata ritenuta utilizzabile non solo dal Questore per abuso di licenze di pubblica sicurezza, ma anche dall’Amministrazione comunale per sanzionare ipotesi di abuso delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande".
Quanto alla denunciata "violazione degli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981 e alla mancata considerazione della pronuncia di annullamento del Giudice di Pace della sanzione pecuniaria, si osserva che la sospensione contestata è disgiunta dalla sanzione pecuniaria ed è prevista per ipotesi di particolare gravità e recidiva, come accaduto nel caso in esame", conclude la sentenza.
 

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