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Tar Veneto: 'Orari gioco, recidiva giustifica sospensione attività'

25 settembre 2017 - 10:19

Il Tar Veneto conferma i limiti orari al gioco di Peschiera del Garda (Vr) e il potere di sospendere l'attività di chi li viola più volte.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Orari gioco, recidiva giustifica sospensione attività'

 


Ancora una conferma per il potere dei Comuni di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e di sanzionare con la sospensione dell'attività il mancato rispetto delle prescrizioni, anche quando la reiterazione si è verificata in tempi ravvicinati.

A fornirla il Tar Veneto che ha respinto il ricorso del titolare di una sala giochi contro il Comune di Peschiera del Garda (Vr) per l'annullamento dell'ordinanza dcon cui ha disposto la chiusura temporanea dell'esercizio per quattro giorni e della disciplina comunale sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.


Relativamente agli asseriti "difetto di istruttoria e mancato contemperamento degli opposti interessi", si legge nel decreto del Tar Veneto, "si rinvia ai dati forniti dalla Asl n. 22 contenuti nella motivazione dell'ordinanza impugnata, e a Tar Veneto, III, 12.7.2017 n. 662, ove, fra l’altro, si è osservato che 'la libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana… La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle Autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all'attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale…'. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, essa non appare sussistente, atteso che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. l’art. 21-octies, II comma della legge n. 241/1990)".
 
 

Infine, in merito alla circostanza "che nel provvedimento sia affermato che in occasione di entrambi i sopralluoghi sia stata riscontrata la presenza di avventori, si tratta di un evidente 'lapsus calami', giacchè nel verbale 54/2017 si dà pacificamente atto che nella sala non erano presenti giocatori", mentre "la sanzione non appare sproporzionata in ragione del fatto che la violazione - che parte ricorrente non contesta - è stata commessa due volte nel breve periodo di dieci giorni".
 

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