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Cassazione: 'Gioco, riscossione entrate spetta a Adm dal 2002'

26 ottobre 2017 - 14:06

La Cassazione evidenzia che la riscossione delle entrate degli apparecchi da gioco rientra nei poteri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dal 2002.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Gioco, riscossione entrate spetta a Adm dal 2002'

 


"Le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi
pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, già dal 2002 sono esercitate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e, in relazione agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps si applica, sin dal 2004, un prelievo erariale fissato in misura pari al 15 percento delle somme effettivamente giocate.
Ora, se il prelievo erariale è fissato in misura calcolata sulle somme
effettivamente giocate, l'esercizio di funzioni di riscossione ed accertamento delle
entrate tributarie connesse ad apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps non può non implicare un accesso diretto alle macchine utilizzate. La soluzione contraria consentirebbe di fatto al contribuente, di sottrarre insindacabilmente ai controlli gli apparecchi, qualora non li colleghi al punto di accesso (cosiddetto Pda)".


Lo sottolinea la Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro un concessionario di Stato che aveva fatto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato quattro avvisi di accertamento riguardanti il Preu per un importo complessivamente superiore a 57mila euro emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza nel 2006 che avevano rilevato la mancanza di collegamento di alcuni apparecchi da gioco nè al punto di accesso né alla rete telematica dei Monopoli di Stato, e non erano quindi in grado di comunicare i dati contabili e le
somme raccolte, la cui notizia è necessaria per il calcolo del Preu.
 

"Del resto - si legge nell'ordinanza della Cassazione - la mancata specificazione espressa prima dell'introduzione dell'art. 39-quater nel d.l. n. 269 del 2006, convertito dalla legge n. 326 del 2003, della spettanza all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, del potere di accesso diretto alle macchine si spiega perché la disciplina antecedente al 2004 stabiliva che il prelievo erariale dovesse essere quantificato non in percentuale sulle somme giocate, bensì forfettariamente per ciascun
apparecchio, con differenze determinate dalle diverse tipologie di apparecchio.
In altri termini, la soluzione accolta nella sentenza impugnata significherebbe, di fatto, per il periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il dicembre 2006, la sottrazione ai controlli degli apparecchi da gioco non collegati al punto di accesso e, quindi, una sostanziale vanificazione del potere di accertamento e riscossione dell'Amministrazione finanziaria in materia, pur se espressamente prevista dalla legge".
 

Per i giudici della Cassazione è invece inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui l'Amministrazione lamenta "che la decisione impugnata erroneamente ha
ritenuto che gli avvisi di accertamento impugnati abbiano implicato una duplicazione di accertamenti.
La doglianza è inammissibile perché richiede un accertamento in fatto, concernente l'esito dei controlli automatizzati compiuti a norma dell'art. 3 del D.M. 14 luglio 2004, precluso in questa sede.
Invero, per concludere se gli avvisi di accertamento impugnati abbiano implicato o meno, eventualmente anche solo in parte, una duplicazione dell'accertamento eseguito mediante i controlli automatizzati, occorre procedere all'esame ed al raffronto del contenuto e del risultato di entrambe le operazioni di verifica".

 

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