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Tar Veneto boccia distanze Selvazzano: 'Preclude attività gioco'

13 novembre 2017 - 12:20

Il Tar Veneto annulla distanziometro di Selvazzano Dentro (Pd) e invita il Comune e modificare il regolamento per evitare di bandire il gioco dal territorio.

Scritto da Fm
Tar Veneto boccia distanze Selvazzano: 'Preclude attività gioco'

 

"Gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento; questa può solo essere limitata nel suo esercizio allo scopo di tutelare quei valori che, a loro volta, trovano protezione nell’ordinamento ed in particolare la salute, nelle sue diverse articolazioni della prevenzione della ludopatia ma anche dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica e, comunque, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Non è però consentito di pervenire in via regolamentare ad un sostanziale divieto di svolgere in tutto il territorio comunale un’attività che, si ripete, è pur sempre considerata lecita dall’ordinamento".


Questa la motivazione con cui il Tar Veneto ha accolto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Selvazzano Dentro (Pd) per il rigetto del permesso di costruire per realizzare modifiche interne ed installare un ascensore in un fabbricato da destinare a sala Vlt e il regolamento comunale in materia di giochi approvato con delibera comunale nel gennaio 2017 e "specificatamente nella parte in cui determina un effetto espulsivo e preclusivo all'installazione e alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito ex art. 110 comma 6 e 7 del Tulps o preclude l'insediamento di nuove attività".
 
 
"Il Tribunale - si legge nella sentenza - non intende discostarsi dal proprio orientamento che reputa, in linea di principio, legittime e non irragionevoli le norme dei regolamenti comunali che subordinano l’apertura e il trasferimento di casa da gioco o l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a una distanza minima di 500 metri da determinati luoghi sensibili (Tar Ve 331/2017).
Reputa, tuttavia, che nel particolarissimo caso concreto sottoposto al suo vaglio, l’applicazione pratica delle misure di prevenzione logistica previste dal regolamento comunale conduca a esiti sproporzionati, in quanto finisce per precludere l’esercizio dell’attività di gioco lecito in quasi tutto il territorio comunale, consentendone di fatto l’insediamento solo nello 0,6 percento, come emerge da una perizia depositata dalla ricorrente le cui risultanze non sono state specificamente contestate dal Comune.
Il pur lodevole intento del Comune di contrastare la ludopatia non può tradursi in atti che finiscono con lo svuotare completamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). A fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale come quella di cui si trattasi, l’ente locale non può adottare provvedimenti i quali finiscano per inibire completamente il suo esercizio, poiché in tal modo verrebbe sostanzialmente espropriato il diritto di iniziativa economica".
 

"In sede di riesercizio del potere il Comune dovrà rivalutare l’istanza dell’interessata alla luce dei principi enunciati nella presente sentenza, emendando il regolamento comunale (es. diminuendo il numero dei siti considerati sensibili o ampliando la distanza minima dagli stessi) in modo tale da evitare che l’attività di gioco lecito risulti di fatto bandita nell’intero territorio comunale", concludono i giudici amministrativi.
 

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