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Requisiti concessionari slot, Cjeu: 'Norme Italia in linea con Ue'

20 dicembre 2017 - 10:07

Pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia europea sui nuovi requisiti per i concessionari slot, sancita la rispondenza della normativa italiana con quella Ue.

Scritto da Redazione
Requisiti concessionari slot, Cjeu: 'Norme Italia in linea con Ue'


"L’articolo 267, paragrafo 3, Tfue deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione".


Lo dichiara la Corte di giustizia europea, pronunciandosi nella causa avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 Tfue, dal Consiglio di Stato italiano, nel procedimento che vede opposto Global Starnet Ltd al ministero dell’Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativa ai nuovi e più stringenti requisiti per i concessionari delle slot introdotti dalla legge di stabilità 2011. 
 
"Gli articoli 49 e 56 Tfue nonché il principio del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga a soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito nuove condizioni per l’esercizio della loro attività mediante un atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione esistente, laddove il giudice del rinvio concluda che tale normativa può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccede quanto è necessario per raggiungerli".

Nelle sue conclusioni di giugno, l'avvocato generale della Corte, Nils Wahl, aveva ritenuto che "il fatto che un giudice di uno Stato membro possa sottoporre una questione sulla costituzionalità di una misura nazionale alla Corte Costituzionale, o il fatto che una tale questione sia stata posta, non ha alcuna rilevanza sul diritto o sull’obbligo di tale giudice di effettuare un rinvio pregiudiziale. Infatti, i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, che esigano una pronuncia da parte loro. Tali principii si applicano a maggior ragione quando la Corte Costituzionale non ha interpretato il diritto dell’Unione ma ha limitato la sua pronuncia a questioni di interpretazione del diritto nazionale”.
 
A sottoporre la questione al giudice comunitario, che l'ha trattato lo scorso aprile, il Consiglio di Stato, a giugno del 2016, ponendo due questioni: “Se il diritto dell’Unione preveda l’obbligo incondizionato del giudice di ultima istanza (come il Consiglio di Stato) di rivolgersi alla Corte di giustizia quando, come nel caso di specie, la Corte Costituzionale abbia già valutato la legittimità costituzionale della norma nazionale” e se “i principi del Trattato Ue e i diritti fondamentali nonché il generale principio del legittimo affidamento, ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce, anche a carico di soggetti già concessionari nel settore della gestione telematica del gioco lecito, nuovi requisiti ed obblighi, modificando (unilateralmente) la convenzione già in essere”.
 

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