Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche amministrativo gestionali intervenute nel 2013, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il modello Eas, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit dall’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008.
Tuttavia, non occorre informare l’Amministrazione finanziaria con il modello Eas delle novità che hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
- i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello)
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello)
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del modello)
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello)
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello)
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).
Inoltre, come precisa la risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita Iva.