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Tar Veneto contro Comune Garda: "Trasformazione locali in sale Vlt, nessun contrasto con regolamento edilizio"

29 aprile 2014 - 13:35

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha accolto in parte il ricorso presentato da due sale Vlt contro il Comune di Garda (Verona), annullando i provvedimenti impugnati del 5 settembre 2013 e del 12 dicembre 2013 (divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla Scia e le rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della segnalazione presentata; segnalazione certificata di inizio attività per la ristrutturazione di parte del piano terra di un fabbricato, ndr), mentre ha dichiarato inammissibile per carenza d’interesse la domanda di annullamento del regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi di intrattenimento.

Scritto da Sm
Tar Veneto contro Comune Garda: "Trasformazione locali in sale Vlt, nessun contrasto con regolamento edilizio"

Il Tar ha condannato il Comune a rimborsare le spese di lite.

 

LA SENTENZA - “Il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia iniziata sulla scorta della Scia, del 5 settembre 2013, è basato unicamente sul rilievo del contrasto delle opere “con quanto previsto agli artt. 9 e 10 del citato regolamento”, ovvero il regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi per l’intrattenimento. Ebbene tale motivazione è da ritenersi inadeguata non essendo state esternate le ragioni di effettivo contrasto delle opere edilizie con le prescrizioni degli articoli invocati del regolamento comunale. Considerato pure che tali articoli prevedono diverse e numerose condizioni, anche di natura non edilizia, per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di sale giochi, fra le quali l’amministrazione avrebbe dovuto individuare quelle nel caso di specie rilevanti e ostative al perfezionamento della pratica edilizia. Né dal tenore del provvedimento impugnato si potrebbe intendere, come sostenuto dalla difesa del Comune, che le ragioni ostative siano quelle indicate nella nota del 15 luglio 2013 richiamata nel provvedimento inibitorio (e qui impugnata quale atto presupposto, assorbito dalla diffida del 5 settembre 2013), ed in particolare, il mancato reperimento degli standard urbanistici e la mancata eliminazione delle barriere architettoniche. Ed invero, nell’ordinanza impugnata, la predetta nota del 15 luglio 2013 (come il conseguente deposito, in data 29 luglio 2013, della documentazione integrativa), viene sinteticamente citata tra le premesse ‘storiche’ del provvedimento e non tra le ragioni giustificatrici dello stesso; senza peraltro che venga evidenziata alcuna permanente carenza documentale”, si legge nella sentenza.

Il provvedimento inibitorio del 5 settembre 2013 “deve dunque essere annullato per l’assorbente ragione della mancanza di un’adeguata motivazione, in particolare, circa il contrasto delle opere di cui alla Scia con la normativa urbanistico-edilizia vigente”, affermano i giudici.

NO ALL’ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE - Quanto alla domanda di annullamento del regolamento comunale in tema di sale giochi, “ritiene il Collegio che, una volta annullato il provvedimento inibitorio per vizi propri, i ricorrenti non abbiano più interesse ad ottenere l’annullamento di tale regolamento, almeno finchè l’amministrazione non lo ponga nuovamente a presupposto di un ulteriore atto esecutivo concretamente lesivo della sfera giuridica degli stessi. Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse la domanda di annullamento del predetto regolamento comunale”.

Inoltre i giudici affermano “che sussistano manifeste ragioni d’illegittimità del provvedimento del 12 dicembre 2013, con il quale l’amministrazione, nel richiedere l’integrazione della documentazione relativa agli standard da destinare a parcheggio, ha nuovamente sospeso l’efficacia della Scia.

Essendo noto che l’amministrazione, una volta che risulti decorso il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall’art. 23, comma 6, del Dpr 380/2001, per la sospensione dell’efficacia della S.C.I.A., può provvedere solo esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241/90, salve le misure sanzionatorie di cui all’art. 21 L. 241/1990. E risultando, nel caso di specie, che il provvedimento impugnato sia stato adottato, ben oltre il trentesimo giorno dalla data di ultima integrazione della Scia (2 settembre 2013), per segnalare ancora una carenza documentale, e comunque senza i presupposti e le forme dell’autotutela. Si tratta dunque di un provvedimento extra ordinem che, pertanto, deve essere annullato”.

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