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Tar Lombardia: 'Sala gioco, modifica dati catastali non è trasferimento'

17 febbraio 2017 - 16:22

Il Tar Lombardia respinge ricorso contro distacco apparecchi da gioco per modifica dei dati catastali dell’immobile in cui viene svolta l’attività.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Sala gioco, modifica dati catastali non è trasferimento'

 

"La mera modificazione dei dati catastali dell’immobile in cui viene svolta un’attività commerciale non implica un trasferimento della sede dell’attività, ai sensi della normativa regionale di riferimento.
Invero, l’art. 5 della L.R. n. 8/2013 deve essere interpretato in modo non estensivo, in quanto limitativo della libertà d’impresa, oltre che in funzione dello scopo perseguito, che è quello di impedire l’aggravarsi del fenomeno ludopatico".

Questo il principio secondo cui il Tar Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Monza ha ordinato al ricorrente la "immediata cessazione dell'attività di gestione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito mediante il distacco della rete elettrica degli stessi e la loro dismissione".


"La normativa regionale sulla cui base il Comune resistente ha emesso il provvedimento impugnato prevede il divieto di nuove installazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a distanza ravvicinata (entro i cinquecento metri) dai cosiddetti 'luoghi sensibili', e considera quali nuove installazioni, per quanto di rilievo, 'l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività'.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha contestato al bar la violazione del divieto di nuova installazione, per aver spostato fisicamente i locali in cui gestisce, tra l’altro, l’attività di gioco d’azzardo lecito, pur avendo conservato lo stesso indirizzo e numero civico dell’esercizio commerciale di riferimento", ricordano i giudici.

"Il legislatore regionale ha individuato due presupposti per l’assoggettamento delle installazioni già esistenti alla nuova disciplina: l’installazione in altro locale e il trasferimento della sede dell’attività.
Tali presupposti devono sussistere congiuntamente e devono comportare un effetto assimilabile ad una installazione ex novo di apparecchi prima non esistenti.
I dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza della norma in esame sono dunque superabili soltanto laddove l’equiparazione tra nuova installazione e spostamento di vecchia installazione abbia un fondamento logico o comunque plausibile sotto un profilo razionale.
Poiché peraltro al Giudice procedente è richiesto di interpretare la norma nel senso della sua compatibilità con la Costituzione, prima di denunciarne la presunta illegittimità, nel caso di specie è possibile superare i citati dubbi evidenziando che il trasferimento di attività deve essere effettivo e non riconducibile, come nel caso di specie, ad un materiale utilizzo fisico di locali diversi ma siti all’interno della stessa sede sociale (posto che l’indirizzo civico è restato immutato).
In quest’ottica, pertanto, la nozione di trasferimento utilizzata dal legislatore regionale non può non ricomprendere un effettivo cambio di sede sociale, quanto meno nei termini di diverso indirizzo utilizzato per la corrispondenza.
In caso contrario, si correrebbe il rischio di bloccare in termini punitivi ogni modifica strutturale dell’ambito di esercizio di un’attività commerciale che comporti, per lavori di ristrutturazione o ampliamento dei locali, o anche per modificazione meramente fisica degli spazi utilizzati nello stesso stabile, un cambiamento dei soli dati catastali di riferimento", conclude la sentenza.
 

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