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Tar Veneto: Comuni, legittimo ridurre orari attività di gioco'

11 dicembre 2017 - 13:05

Il Tar Veneto conferma la validità dell'ordinanza sul gioco di Cassola (Vi) e facoltà dei Comuni di disporre limiti orari perché il Gap è un fatto notorio.

Scritto da Fm
Tar Veneto: Comuni, legittimo ridurre orari attività di gioco'

"Scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, 114/2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto".


Queste le motivazioni con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Cassola, in provincia di Vicenza, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale sulla disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito approvata ad aprile 2017.
 
 
"La censura con cui le parti ricorrenti deducono il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non merita condivisione", evidenziano i giudici amministrativi.
"Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l’altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d’azzardo on line e off line; l’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d’azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cd. decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali, inclusa la L.R.V. n. 6/2015, che demandano agli Enti Locali l’adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da Gap).
I dati forniti dalla Ulss di Bassano del Grappa evidenziano, in ogni caso, che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che il numero di giocatori patologici stimati nel territorio bassanese è di circa 1400 persone.
La circostanza che solo una minima parte delle persone che si stimano affette da Gap si sia in concreto rivolta agli ambulatori della Asl a ciò appositamente dedicati non è idonea a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, considerato che l’ordinanza sindacale ha finalità preventive, mira cioè a prevenire o contenere il diffondersi del Gap, e che l’insidiosità del fenomeno del gioco compulsivo si annida proprio nel fatto che i soggetti ludopatici tendono a sottovalutare la propria patologia e per tale ragione, o perché provano vergogna o altro, non si rivolgono alle strutture sanitarie e/o ai servizi sociali".

 

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