skin

Trga Bolzano: 'Sala Vlt, Provincia non può disporre orari provvisori'

13 dicembre 2017 - 16:53

Il Trga di Bolzano boccia provvedimento della Provincia che ha ridotto orari di apertura di una sala Vlt dall'1 di notte alle 22 senza fornire motivazioni.

Scritto da Francesca Mancosu
Trga Bolzano: 'Sala Vlt, Provincia non può disporre orari provvisori'

 

 


“Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d'esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l'orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d'esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.P. dd. 14.9.2006, n. 213/1.4, avente ad oggetto 'Disciplina dell’orario degli esercizi pubblici', gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00”.


Lo ricorda il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano nell'accogliere il ricorso di una società di gioco contro il provvedimento con cui la Provincia di Bolzano ha disposto la riduzione dell'orario di apertura di una sala giochi dalle 1 di notte prevista dalle autorizzazioni in materia alle 22.
"Al di fuori della previsione di cui all’art. 3 del D.P.G.P. n. 213/2006, in base alla quale 'per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario di esercizio ridotto', non esistono disposizioni che consentano all’amministrazione di stabilire, oltretutto senza motivazione alcuna, orari provvisori", si legge nella sentenza.
 
"Nel caso di specie, sebbene la ricorrente avesse richiesto nell’istanza dd. 19.7.2016 di esercitare la propria attività nell’orario dalle 07.00 alle 01.00, l’impugnata autorizzazione fissa la chiusura alle ore 22.00, senza tuttavia dare minimamente contezza delle ragioni sottese a tale riduzione dell’orario e dell’iter logico-giuridico che ha indotto l’amministrazione provinciale a determinarsi in tal senso. Né a tale carenza possono ora sopperire le memorie difensive depositate in giudizio dalle controparti, e, in particolare, dalla Provincia che deduce, sostanzialmente, un collegamento sia soggettivo, sia oggettivo tra la vecchia e la nuova gestione, con una 'interposizione di persona al mero fine di eludere la riduzione dell’orario di apertura, originata dalla conduzione non regolare, sia del bar, che della sala giochi, da parte della ricorrente' (cfr. pag. 17 della memoria della Provincia dep. il 17.5.2017). Infatti, in base alla consolidata giurisprudenza, si tratterebbe di un’inammissibile postuma integrazione, perché, come pacifico, la motivazione deve sempre precedere e non seguire l'atto amministrativo; ed un tanto a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.1.2017, n. 24 e 10.7.2015, n. 3488; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 24.11.2017, n. 11644; Sez. II quater, 11.7.2017, n. 8243 del 2017). Va ad ogni modo osservato che, come rilevato nella citata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 608/2017, gli inconvenienti alla quiete pubblica non (n.d.r.: sono) palesemente attribuibili con certezza alla nuova gestione del predetto esercizio”, concludono i giudici.
 
 

Articoli correlati