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Cds conferma ordinanza gioco Torino: 'Nessun fumus'

20 dicembre 2017 - 12:58

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società di gioco contro l'ordinanza oraria sul gioco del Comune di Torino.

Scritto da Fm
Cds conferma ordinanza gioco Torino: 'Nessun fumus'

 

"Non sussistono elementi di fumus anche alla luce dei precedenti di merito di questa sezione".


Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Torino per la riforma della sentenza del Tar Piemonte di luglio 2017 concernente la nuova disciplina dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco ed intrattenimento. 

LA SENTENZA DI LUGLIO - I giudici del Tar Piemonte avevano "osservato che l’ordinanza sindacale impugnata, nel sottoporre a limitazioni temporali l’utilizzo delle sole slot machines (Awp) e videolottery (Vlt), e non altre tipologie di giochi, non ha fatto altro che dare puntuale applicazione alla legge regionale piemontese n. 9/2016, il cui art. 6 ha previsto l’introduzione da parte dei comuni di limitazioni temporali con specifico riferimento all’esercizio del gioco 'tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps'; sicchè censure di disparità di trattamento potrebbero essere formulate, tutt’al più, sotto forma di eccezioni di incostituzionalità della citata legge regionale – in diparte ogni considerazione sulla loro fondatezza – ma certamente non hanno alcun fondamento giuridico se formulate, come nel caso di specie, nei confronti del solo provvedimento sindacale applicativo della legge regionale. In ogni caso, il principio di uguaglianza impone discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite generale di proporzionalità e ragionevolezza. In relazione alla disciplina dei giochi leciti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di affermare la più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi cui si riferisce il provvedimento impugnato, evidenziando che gli apparecchi a ciò destinati, per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo - più di altre - a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch'esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata”.

 

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