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Trga Bolzano: 'Verificare effetto espulsivo legge Gap'

12 gennaio 2018 - 14:44

Il Trga di Bolzano rinvia al merito ricorso di una sala giochi contro la decadenza dell'autorizzazione disposta per la legge provinciale sul Gap.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Verificare effetto espulsivo legge Gap'

 

"La rilevanza che la verifica del prospettato effetto espulsivo della norma sospettata d’incostituzionalità assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della profilata questione di legittimità costituzionale, rilevanza 'che non può che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame', ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica volta ad accertare l’incidenza dei limiti prescritti dalla disposizione in discorso sul mercato de quo e sul comportamento dei consumatori".


Lo ricorda il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, pronunciandosi in via interlocutoria, sul ricorso presentato da una società di gioco contro Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Appiano (Bz) per l'annullamento del provvedimento con il quale, in applicazione dell'art. 5 bis della L.P. n. 13 del 1992, ss.mm.ii., la Provincia Autonoma ha disposto, a partire dal 01.01.2016, la pronuncia di decadenza del provvedimento con il quale il ricorrente era stato autorizzato alla gestione della “sala dedicata” sita ad Appiano, ordina(ndo) la restituzione della licenza (…) e di chiudere l'esercizio in oggetto entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento; della presupposta comunicazione con la quale la Provincia Autonoma ha comunicato l'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla gestione della sala giochi anzidetta; di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali, presupposti o conseguenti, con particolare, ma non esclusivo riferimento alla lettera del Comune di Appiano (conosciuta a seguito di accesso agli atti) attraverso la quale l'ente locale si è pronunciato contro la permanenza del titolo autorizzatorio, perché i locali nei quali si gestisce la sala giochi sono ubicati in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili previsti dall'art. 5 bis della L.P. n. 13/1992, ss.mm.ii.; e per il risarcimento del danno.
 
 
I giudici del Trga hanno rimandato al definitivo ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rinvia la discussione del merito del presente ricorso all’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018.

 

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