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Tar Bolzano: 'Vlt, ingiusto limitare licenza a 2 anni senza prove'

08 febbraio 2018 - 14:43

Il Tar Bolzano dà torto alla Provincia di Bolzano per la concessione di una licenza per le Vlt solo per 2 anni, non provato mancato rispetto del distanziometro.

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Vlt, ingiusto limitare licenza a 2 anni senza prove'

Il Tar Bolzano ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato da una società di gioco contro la Provincia Autonoma di Bolzano per il provvedimento con cui ha concesso l'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite Vlt con una licenza valida solo 2 anni dalla data di suo rilascio.


I giudici per l’effetto hanno annullato il provvedimento.


LA MOTIVAZIONE - Nella sentenza si ricorda che "l’articolo 20, comma 4, della legge provinciale 10 del 2016 consente alle sale da giochi e di attrazione 'che non corrispondono più alle presenti norme' di proseguire l’attività fino al termine di 'due anni dall’entrata in vigore della presente legge', che, come già detto, è entrata in vigore l’1 giugno 2016. Un tanto, evidentemente, al fine di consentire un ragionevole lasso di tempo agli interessati per predisporre la chiusura di quegli esercizi che, pur rispettando originariamente il prescritto limite distanziale, vengano ora a ricadere, per effetto dell’estensione in argomento, al suo interno. Tale situazione non corrisponde però a quella ora in esame, dato che dalla documentazione versata in atti dalla difesa dell’Amministrazione provinciale non vi è la prova che nel raggio di 300 metri dall’esercizio a Merano vi siano luoghi sensibili. Né, si versa nell’altra fattispecie, anch’essa prevista dall’art. 20, comma 4 della legge provinciale 10 del 2016, di una licenza non rinnovabile perché scaduta in data 31.12.2015. Di un tanto la Provincia avrebbe dunque dovuto tenere debito conto nello stabilire, nelle impugnate autorizzazioni la scadenza di validità delle stesse, atteso che, ai sensi dell’art. 5bis, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 1992 e s.m., 'l’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza'. Né, nel caso di specie, appare mitigare gli effetti della suddetta prescrizione il fatto che nell’impugnato provvedimento venga specificato che 'In caso di assenza degli stessi (n.d.r.: id est, di nuovi luoghi sensibili di cui all’art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992) la licenza è automaticamente prorogata a 5 anni'. Un’interpretazione in tal senso della disciplina di settore (art. 5bis, comma 1bis, della legge provinciale n. 13/1992 ed art. 20, comma 4 della legge provinciale n. 10/2016) si prospetterebbe lesiva dei principi di certezza del diritto, del tempus regit actum e della proporzionalità dell’attività amministrativa, con conseguenti profili di dubbia costituzionalità. In conclusione, l’atto recante per motivi aggiunti è da accogliere e l’impugnata autorizzazione va annullata, limitatamente alla prescrizione ivi contenuta di validità di anni due dalla data del suo rilascio".
 

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