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Tar Liguria: 'Sala giochi non può aprire senza autorizzazione comunale'

02 ottobre 2015 - 11:34

Le sale giochi devono presentare sia la licenza della polizia che l’autorizzazione comunale o la Scia sostitutiva

Scritto da Fm
Tar Liguria: 'Sala giochi non può aprire senza autorizzazione comunale'

 

 

"Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase cautelare, le finalità pubbliche di prevenzione sociale sottese alle disposizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili sono prevalenti". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Liguria ha rigettato la richiesta di un esercente di sospendere l’esecuzione dell'ordinanza di chiusura di una sala giochi disposta dal Comune di La Spezia.

 

LE MOTIVAZIONI - "La previsione di un ulteriore controllo amministrativo (l’autorizzazione comunale ex art. 1 comma 2 L.R. n. 17/2012), che si cumula con quello di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. si giustifica con gli interessi di rilievo costituzionale che sono implicati dall’attività di gioco a premi in denaro (così T.A.R. Liguria, II, 5.2.2014, n. 189)", sottolineano i giudici. Inoltre, la sospensione dell'ordinanza deve essere negate perché "non è prodotta l’autorizzazione comunale o la Scia sostitutiva, specificamente richieste dall’art. 1 comma 2 della L.R. n. 17/2012 e dall’art. 2 del regolamento comunale e il divieto di prosecuzione di un’attività esercitata in assenza dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali costituisca principio generale dell’ordinamento, di cui l’art. 19 comma 3 della legge n. 241/1990 costituisce specifica applicazione. La licenza della Questura è successiva all’entrata in vigore della legge regionale n. 17/2012 e del regolamento comunale, sicché l’affidamento del ricorrente circa l’inutilità dell’autorizzazione comunale non pare, nel caso di specie, meritevole di tutela", conclude la sentenza.

 

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