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Tar Campania: 'Gioco illegale giustifica revoca licenza somministrazione'

09 novembre 2015 - 13:03

La presenza in un locale di apparecchi sprovvisti di nulla osta ministeriale e non collegati alla rete centralizzata del gioco basta a revocare licenza .

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Campania: 'Gioco illegale giustifica revoca licenza somministrazione'

 


La presenza in un locale di apparecchi sprovvisti di nulla osta ministeriale e non collegate alla rete centralizzata del gioco è un motivo sufficiente per revocare la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E' quanto si legge in una sentenza del Tar Campania che respinge il ricorso di un esercente contro la relativa ordinanza del Comune di Pompei.

 

"Con nota del 2011 - si legge nella sentenza - il Comune di Pompei gli comunicava l’avvio del procedimento di revoca della licenza di somministrazione a seguito di nota della Guardia di Finanza del 6.6.2011 di contestazione della contravvenzione per violazioni dell’art. 110 comma 9, lett. c. del TULPS e relativo sequestro amministrativo per il possesso di apparecchiature sprovviste di nulla osta ministeriale e non collegate alla rete centralizzata del gioco, nonché a seguito di precedente verbale di accertamento di violazione elevato dalla Polizia di Stato con ingiunzione di sospensione dell’attività di somministrazione per giorni cinque
Il deducente faceva pervenire alla P.A. controdeduzioni che tuttavia venivano disattese, tanto che il Comune emetteva l’ordinanza n. 43/2012 con cui revocava la licenza di somministrazione disponendo la cessazione dell’attività. Tale provvedimento, su ricorso dell’interessato, veniva annullato dalla Sezione con sentenza in forma semplificata n. 2033/2012 per omessa richiesta e conseguente acquisizione del vincolante parere della Prefettura".
 
Acquisito il predetto atto consultivo, il Comune riavviava e comunicava all’esponente il procedimento di revoca della licenza di somministrazione ex art. 110 comma10 del TULPS. Obliterando le deduzioni procedimentali pure presentate dell’interessato, il Comune con il provvedimento oggetto del ricorso principale disponeva la revoca del titolo autorizzatorio rilasciato illo tempore. Il ricorrente lamenta l’omessa notifica del verbale della Guardia di Finanza accertativo della violazione dell’art. 110 coma 9 del TULPS per detenzione, nell’esercizio di somministrazione, di apparecchiature di gioco non autorizzate e alcune non collegate alla rete centralizzata del gioco. Sostiene il ricorrente che tale contestazione di violazione non gli sarebbe opponibile in quanto elevata a carico di un addetto che aveva in gestione l'esercizio, individuata nello stesso atto quale parte ed autore della violazione. Per i giudici "però la violazione contestata è stata commessa mercé impiego di beni (ossia le apparecchiature di gioco) di cui il ricorrente ha la proprietà o il possesso. Non giova pertanto al medesimo opporre che all’atto della contestazione egli era assente nei locali della commessa violazione per essere all’estero per ragioni personali; tale circostanza invero non esclude che egli sia stato consapevole che nel locale di sua titolarità erano collocate apparecchiature non autorizzate o comunque non consentite.
Né, del resto, egli ha provato la sua estraneità al fatto ovvero la sua dissociazione dall’attività, essendo lecito in difetto di tale prova, dedursi che le apparecchiature illegali in questione fossero state installate o comunque tollerate dal deducente".

Ebbene, si legge ancora nella sentenza, "non risponde al vero che il provvedimento di revoca avversato si fondi su dei meri verbali di contestazione e non su delle ordinanze ingiunzione, poiché egli era stato già identificato ed accertato autore di una prima violazione alla disciplina del gioco d’azzardo mediante verbale di accertamento della Polizia di Stato del 2008 con conseguente emissione di ingiunzione di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per giorni cinque, circostanza attestata dalla prima comunicazione di avvio del procedimento di revoca inoltratagli dal Comune di Pompei del 2011 e riferita del resto dallo stesso deducente nella narrativa in fatto dell’odierno ricorso (pag. 2). Tant’è che a seguito della predetta ingiunzione di sospensione, lo stesso Comune adottava a carico del ricorrente l’ordinanza del 2009 di cessazione dell’attività di gioco in difetto di autorizzazione e di sospensione della licenza di ben giorni 5, come attesta la Questura di Napoli – divisione Polizia Amministrativa. Successivamente, nei cinque anni da tale ingiunzione – nel che risiede la recidiva e la reiterazione correttamente ritenute dal Comune – il ricorrente è stato raggiunto dal verbale della Guardia di Finanza per essere stati rinvenuti nel suo esercizio di somministrazione ben cinque apparecchi per giochi elettronici privi di nulla osta di messa in esercizio e distribuzione dell’AMMS e non collegati alla rete telematica centralizzata. Orbene, siffatto accertamento di violazione non costituisce solo mero verbale, ma reca anche l’ingiunzione di pagamento della sanzione di € 20.000. Non essendo stato, come attesta il provvedimento di revoca all’esame del Collegio, impugnato nella competente sede giustiziale, tale accertamento è divenuto inoppugnabile e vale pertanto ad ogni effetto come ordinanza ingiunzione".
 

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