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Tar Liguria contro sala slot: 'Attività viola legge regionale gioco'

29 gennaio 2016 - 11:31

Il Tar Liguria respinge il ricorso di una sala slot contro il Comune di Chiavari per violazione legge regionale e norme urbanistiche.

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Liguria contro sala slot: 'Attività viola legge regionale gioco'

 

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso di una società acquirente del ramo d’azienda avente ad oggetto un’attività di raccolta di gioco contro il Comune di Chiavari per l'annullamento dell’ingiunzione di rimessa in pristino locali ed eliminazione attività paracommerciale mediante "apparecchiature di video slot in violazione di norme urbanistiche".


IL RICORSO - Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, all'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure: violazione dell’art. 7 l. 241\1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento alla odierna ricorrente, ma solo alla dante causa Ocram; violazione dell’art. 3 l. 241 cit e diversi profili di eccesso di potere, in relazione al difetto di motivazione in ordine agli elementi del potere esercitato; violazione degli artt. 45 s. l.r. 16\2008, 31 tu edilizia, avendo indicato un termine perentorio pari a 30 giorni in luogo dei 90; analoghi vizi, per mancata notifica dell’ordine di demolizione al soggetto proprietario; violazione delle delibere invocate nell’atto, una perché inefficace (n. 85\2011), l’altra (n. 38\2012) in quanto inapplicabile all’attività avviata anteriormente.


LA SENTENZA - I giudici sottolineano che il potere esercitato dal Comune non ha a diretto oggetto "l’abusività edilizia delle trasformazioni evidenziate (su cui eventualmente avrebbe dovuto contestarsi l’ordinanza di rimessione in pristino del 21\5\2013), quanto piuttosto l’eliminazione delle attività installate, consistenti in svolgimento di attività paracommerciale esercitata mediante apparecchiature di video slot.

 

Pertanto, se da un lato la valenza del provvedimento è prima di tutto concernente l’illiceità dello svolgimento dell’attività commerciale in essere, dall’altro lato la connessa violazione urbanistica è stata autonomamente sanzionata. Da ciò ne consegue l’irrilevanza del termine diverso invocato pari a 90 giorni (propri della autonoma sanzione demolitoria edilizia) nonché il mancato coinvolgimento del proprietario, atteso che soggetto passivo non può che essere l’impresa che svolge l’attività contestata. Infine, come reso evidente dalla relativa analisi, le delibere invocate dettano la disciplina operante in loco per lo svolgimento di tali attività, e nel relativo rapporto regolatorio la seconda integra la prima senza farne venir meno la parte non innovata; a quest’ultimo proposito assume rilievo preminente il criterio ermeneutico conservativo, in quanto altrimenti opinando si giungerebbe ad una non voluta carenza di disciplina".

 

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