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Tar Friuli: 'Giochi vietati se non rispettano distanziometro legge regionale'

24 marzo 2016 - 12:59

Tar Friuli ribadisce che è vietato installare giochi a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge regionale sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Friuli: 'Giochi vietati se non rispettano distanziometro legge regionale'

 


"La legge regionale n. 1 del 2014 ha come scopo evidente quello di combattere le ludopatie imponendo una distanza minima dei giochi leciti da alcuni siti sensibili. Nel caso della ricorrente si tratta di un trasferimento di giochi leciti già installati in un altro sito; sennonché risulta evidente che la norma non riguarda solo l’installazione ex novo di giochi, ma anche lo spostamento degli stessi da un locale all’altro, che ai fini della legge, risulta del tutto equivalente". Con questa motivazione il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un esercente per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Udine ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di giochi leciti svolta in asserita difformità dalla vigente normativa.

A nulle sono valse le difese del ricorrente che ha fatto presente di "svolgere da anni attività di giochi leciti nel suo locale" e di aver dovuto trasferire per ragioni indipendenti dalla sua volontà la sua attività "in un altro sito, che secondo il comune, essendo a distanza inferiore a quella prevista dalla legge regionale n. 1 del 2014 dai siti sensibili, non vi poteva essere svolta".

 

Secondo i giudici, "il contenuto della norma risultava chiaro ancor prima della precisazione contenuta nella legge regionale n. 33 del 2015, all’articolo due ter, che altro non ha fatto che esplicitare quanto previsto dalla citata legge regionale n. 1 del 2014, tra l’altro con una norma di chiara interpretazione autentica, applicabile quindi anche in via retroattiva. Del resto lo scopo della norma verrebbe vanificato in caso di interpretazione opposta, in quanto risulterebbe eccessivamente agevole eludere il dato sulle distanze".

 

La normativa regionale, si legge ancora nella sentenza, "poi risulta conforme a Costituzione, sia perché non si vede alcuna lesione del principio di eguaglianza sia perché la tutela della salute, scopo principale della disposizione, costituisce un valore che a livello costituzionale appare sovraordinato rispetto alla libertà economica. La questione quindi di costituzionalità, adombrata nella quarta censura, appare manifestamente infondata. Quanto al contrasto con i principi comunitari va osservato come non viene affatto vietato il collocamento dei giochi, ma unicamente limitato per evidenti finalità di tutela della salute pubblica. In tal senso si è anche pronunciata la Corte di giustizia europea che ha stabilito come gli Stati possono limitare l’esercizio commerciale di giochi per ragioni di pubblico interesse. Risultando quindi i giochi leciti installati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge altro non poteva fare il Comune che disporre l’immediata cessazione dell’attività, con un provvedimento che sostanzialmente va qualificato come atto dovuto".
 

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