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Cassazione: 'Gap non può motivare commissione di reati'

12 aprile 2016 - 11:06

Per la Corte di Cassazione essere affetti da Gap non basta a giustificare la commissione ripetuta di reati contro il patrimonio.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Gap non può motivare commissione di reati'

 

"Il testo dell'art. 5 d.l. 158 del 2012 non permette affatto di equiparare la ludopatia allo stato di tossicodipendenza; si tratta di dipendenza, ma non di tossicodipendenza".


Questa è una delle disposizioni a cui si richiamano i giudici della Corte di Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro il Tribunale di Como per aver rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sei diverse sentenze e decreti penali di condanna ritenendo insussistente l'identità del disegno criminoso e non riconoscendo alcun vincolo fra i reati contro il patrimonio e l'essere affetto da gioco patologico.

 

"Il richiamo al testo dell'art. 671 cod. proc. pen. come modificato dalla legge 49 del 2006, nell'ambito del secondo motivo, è manifestamente errato", evidenzia la Cassazione.

 

"In ogni caso il ricorrente sembra ignorare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della
continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Ebbene, il Giudice ha valutato anche gli ulteriori elementi sintomatici, giungendo motivatamente a ritenere insussistente un vincolo tra i reati commessi".
 

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