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Cassazione: 'Apparecchi da gioco demoliti entro 2004, no riduzione imposta'

20 maggio 2016 - 10:18

Per Corte Cassazione per gli apparecchi demoliti entro maggio 2004 bisogna pagare intero importo imposta anche se rimossi in anticipo.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Apparecchi da gioco demoliti entro 2004, no riduzione imposta'

 


"Per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta".

A evidenziare il principio è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di una società per la cessazione di una sentenza del 2010, con la quale la commissione tributaria regionale di Genova, in riforma della prima decisione, ha affermato la legittimità della comunicazione di irregolare liquidazione notificatale dalla Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per il minor versamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti 2004 e relativi accessori. In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto interamente dovuta la somma in oggetto, in quanto corrispondente all'imposta forfettaria annua già stabilita in misura ridotta dalla legge per l'anno 2004, nella previsione che i macchinari di intrattenimento rientranti nella tipologia qui oggetto di imposizione dovessero essere eliminati e distrutti, in quanto divenuti illeciti, entro il maggio 2004.


IL RICORSO - La società ha fatto ricorso in Cassazione in quanto "la commissione tributaria regionale affermato la legittimità della pretesa tributaria anche per un periodo (dal 1^ maggio al 31 dicembre 2004) durante Il quale le macchine da intrattenimento in oggetto non erano più operative, perché pacificamente rimosse secondo le procedure regolamentari" e ha "ritenuto nella specie applicabile l'importo annuo forfettario, in quanto asseritamente risultante dalla riduzione ex lege dell'imposta nella previsione della obbligatoria rimozione dei macchinari a decorrere dal maggio 2004, là dove - al contrario - la riduzione dell'importo forfettario annuo 2004 (euro 2500,00 ex art.14 bis cit., co 3 bis, in luogo di euro 4100,00) non derivava da tale previsione legislativa, bensì dal riallineamento con la tariffa antecedente al 2003, anno del 'rninicondono' delle imposte sugli intrattenimenti".

LA SENTENZA - "Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - affermano i giudici della Cassazione - la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dell'art.14 bis d.P.R. 640/72, in base al quale, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 Tulps, "il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione (...) entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo". Nel caso di specie è incontroverso in causa che i macchinari della società ricorrente fossero stati installati prima di quest'ultima data, così da `scontare' per intero l'imposta forfettaria annua. In ordine al 'quantum; non trova riscontro l'affermazione della ricorrente secondo cui l'importo richiesto nell'avviso di accertamento finirebbe con il 'colpire' l'uso dei macchinari in oggetto anche per il periodo successivo alla loro rimozione e distruzione, in quanto considerati dalla legge non più leciti. La mancata fruizione dei macchinari di intrattenimento dopo tale data, in altre parole, è già stata considerata dal legislatore in sede di imposizione per un minor importo forfettarlo annuo. Sicchè deve farsi qui applicazione di quanto già stabilito, esattamente in termini, da questa corte di legittimità, secondo cui "in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi dell'art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all'art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1A gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l'imposta in relazione all'effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 A marzo di ciascun anno; ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, in ossequio al disposto di cui all'art. 22, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all'effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l'anno 2004 il pagamento dell'imposta in misura ridotta".

 

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