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Gioco, Tar Lombardia conferma ordinanza sugli orari del Comune di Pavia

22 luglio 2016 - 11:34

Il Tar Lombardia conferma la validità dell'ordinanza sugli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco del Comune di Pavia.  

Scritto da Fm
Gioco, Tar Lombardia conferma ordinanza sugli orari del Comune di Pavia

 

"Nella comparazione dei contrapposti interessi coinvolti il pregiudizio economico lamentato dalla ricorrente pare recessivo rispetto all’interesse pubblico perseguito, posto che l’amministrazione comunale con il provvedimento impugnato è intervenuta a tutela della salute dei cittadini e, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione, preoccupata delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli”. Questo uno dei principi con cui il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del rappresentante di una società di gestione di sale bingo contro l’ordinanza con cui il Comune di Pavia alla fine del 2014 ha limitato gli orari di accensione degli apparecchi da gioco.


IL RICORSO - Secondo la difesa del ricorrente la regolamentazione doveva ritenersi illegittima per "eccesso di potere per 'sviamento del potere dalla causa tipica', in quanto il Sindaco del Comune convenuto avrebbe erroneamente utilizzato lo strumento giuridico dell’ordinanza di cui all’art. 50, comma 7 TUEL per apportare limitazioni permanenti all’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro; eccesso di potere per carenza dei presupposti, non essendo stata preceduta, l’ordinanza sindacale, dagli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, né da un adeguato coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate; assenza di congrua istruttoria e motivazione, con riferimento all’attualità del pericolo ravvisato e alla idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto al contenimento del fenomeno del gioco d’azzardo patologico presente sul territorio comunale".

NESSUN CONFLITTO DI COMPETENZE - "Sotto il profilo della possibile antinomia con le fonti normative primarie, il potere sindacale in questione, da un lato, non risulta interferire con i titoli di legislazione esclusiva dello Stato, dall’altro, nemmeno si pone in contrasto con l’attuale quadro di legislazione concorrente della Regione", osservano i giudici. "Tale potere non interferisce con le competenze statali in materia di pianificazione della ricollocazione dei punti delle rete fisica di raccolta del giochi praticati mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 TULPS, e può senz’altro incidere, in quanto espressione della tutela della comunità locale da parte del suo ente rappresentativo, anche sugli obblighi posti in capo ai concessionari, con riferimento all’asserita necessità di garantire un determinato intervallo di funzionamento giornaliero. Risulta al riguardo evidente che l’interruzione della continuità del collegamento telematico è ricollegata all’esercizio di un potere conferito da norme primarie e che pertanto prevale sugli obblighi stabiliti dalle concessioni, rendendoli sul punto inesigibili".

ORARI CONGRUI - In particolare, si legge nella sentenza, "è stata imposta una pausa obbligatoria di tali accessi tra le 13 e le 18 e una chiusura anticipata, tutti i giorni della settimana, entro le ore 23. Ritiene il Collegio che la misura adottata sia da ritenersi ragionevole e adeguatamente motivata sia con riferimento allo strumento utilizzato (riduzione di orario), sia con riferimento al merito della riduzione operata. Il Comune di Pavia ha scelto tra le opzioni a sua disposizione, con valutazione che non presta il fianco a censure di irragionevolezza, una soluzione che fosse in grado di allontanare da fenomeni di dipendenza patologica i soggetti più fragili, diminuendone oggettivamente – tramite una limitazione oraria – l’esposizione al rischio. Contemporaneamente, ha inciso su alcune fasce orarie (primo pomeriggio, seconda serata) ritenute maggiormente pericolose per la tipologia di soggetti deboli da salvaguardare, con valutazione anch’essa non irrazionale e quindi non sindacabile in un giudizio volto alla verifica della legittimità dell’atto. D’altra parte, un robusto sostegno alla ragionevolezza e congruità (anche con riferimento alle modalità e all’ampiezza) dell’intervento adottato dal Comune di Pavia è stato offerto anche dai dati afferenti alla rilevante spesa interna pro-capite collegata al gioco d’azzardo, al consistente numero di esercizi commerciali e apparecchiature di gioco lecito esistenti sul territorio comunale, e alla inefficacia delle precedenti misure introdotte, come allegato e documentato dalla difesa dell’amministrazione".
 

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