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Tar Sicilia: 'Alluvione Messina, niente contributi alle sale giochi'

23 agosto 2016 - 15:45

Per il Tar Sicilia possono richiedere i contributi per i danni dell'alluvione del 2009 a Messina solo le attività produttive e non le sale giochi.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Alluvione Messina, niente contributi alle sale giochi'

 

 

Possono richiedere i contributi per fronteggiare i danni subiti dall'alluvione che ha colpito la provincia di Messina alluvionali nell'ottobre 2009 solo attività produttive ed economiche, di certo non le sale giochi.

Con questa motivazione il Tar Sicilia ha respinto il ricorso del proprietario di un immobile, che appunto ospitava una sala giochi ed era stato locato a terzi, contro la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la mancata concessione dei contributi previsti per legge, facendo espresso riferimento alla perdita dei guadagni, al danneggiamento dei beni strumentali, alla perdita delle scorte di magazzino.

"Poiché risulta indiscusso che il ricorrente non svolga attività produttiva, e che abbia invece chiesto l’erogazione del contributo al solo scopo di riparare i danni subiti dal proprio immobile, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato", sottolineano i giudici.


A margine, "deve anche evidenziarsi la circostanza sottolineata nel rapporto difensivo dell’amministrazione, laddove si precisa che anche il locatario dell’immobile in questione abbia presentato istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), dell’ordinanza, nella veste di titolare dell’attività commerciale esercitata presso i locali appartenenti al ricorrente. Anche le censure di ordine procedimentale articolate in ricorso devono essere disattese. Sotto un primo profilo, si rivela ininfluente - ai sensi dell’art. 21 octies, co. 2, della L. 241/90 - la dedotta violazione dell’articolo 10 bis, giacché – come emerge dall’analisi della vicenda fin qui svolta - nessuna utile argomentazione il ricorrente avrebbe potuto fornire al fine di orientare diversamente la scelta dell’amministrazione. Sotto altro profilo, non sussiste nemmeno la violazione dei principi dettati in tema di autotutela, giacché non si è in presenza di un procedimento di secondo grado: infatti, il procedimento riguardante l’erogazione del contributo in esame risulta essere stato concluso solo col provvedimento impugnato adottato il 6 giugno 2014, mentre il precedente atto del 19 maggio 2012 - menzionato in ricorso - rappresenta un semplice passaggio procedimentale, attraverso il quale è stato determinato sul piano tecnico l’importo erogabile a titolo di contributo, ferma restando la necessità di accertare la sussistenza dei relativi presupposti", conclude la sentenza.

 

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