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Orari gioco Cremona, Tar: 'Associazione gestori non può fare ricorso'

11 ottobre 2016 - 14:36

Il Tar Lombardia dichiara inammissibile il ricorso della Sapar contro il regolamento sul gioco del Comune di Cremona.

Scritto da Fm
Orari gioco Cremona, Tar: 'Associazione gestori non può fare ricorso'


"L’ente è titolare di legittimazione e interesse solo per proteggere interessi suoi propri, non riducibili come regola a quelli dei singoli, o ad una mera somma degli stessi". Questo il principio per cui il Tar Lombardia, nella sezione di Brescia, dichiara inammissibile il ricorso presentato da Sapar - Associazione nazionale servizi apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative contro il Comune di Cremona per il suo regolamento delle sale da gioco d’azzardo lecito e per l’installazione di apparecchi da gioco approvato nel marzo 2016.


IL RICORSO - A nulla sono valse le istanze di Sapar, secondo cui "il regolamento, nel suo complesso, sarebbe stato emanato senza basarsi su alcun documento o studio scientifico", non sarebbe "dimostrata l’utilità" delle prescrizioni che fissano la durata massima consentita di apertura delle sale da gioco di otto ore giornaliere e anzi "le stesse sarebbero addirittura controproducenti e comunque adottate senza far riferimento alla specifica situazione di Cremona". Inoltre, secondo l'associazione si configurebbe un "eccesso di potere per irragionevolezza della relativa previsione che, a suo dire, consentirebbe contro la legge di installare apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione a Internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento”.

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici però " per proporre il ricorso si deve esser titolari di una specifica situazione giuridica soggettiva di vantaggio in ordine a un bene della vita, situazione diversa da quella della generalità dei consociati, ed allegare che dall’accoglimento del ricorso se ne ricaverebbe un’utilità altrettanto specifica". Da un lato, si legge nella sentenza "non è controverso in fatto quanto risulta ad una semplice lettura del regolamento impugnato: esso riguarda il funzionamento delle macchine da gioco, ovvero, in sintesi estrema, gli orari ed i luoghi in cui si può giocare, e quindi interessa il rapporto fra il cittadino giocatore e l’esercente, di solito il titolare di un bar, il quale gli offre la possibilità di giocare all’interno del proprio esercizio; si disinteressa invece, in linea di principio, delle modalità – che si presumono lecite - con le quali l’esercente stesso si procura gli apparecchi (cfr. doc. 1 ricorrente). Dall’altro lato, è altrettanto incontroverso il carattere della Sapar, la quale raggruppa coloro i quali, sempre in sintesi estrema, non hanno alcun diretto rapporto col pubblico dei giocatori, ma forniscono soltanto i relativi apparecchi agli esercenti, perché al pubblico stesso li mettano a disposizione. In tal senso, quindi né la Sapar in quanto tale, né il singolo associato alla stessa – quand’anche ciò bastasse- ricavano un diretto pregiudizio dal regolamento impugnato. La difesa della Sapar ha sostenuto sul punto (ricorso, p. s.n. ma 20) che il pregiudizio ci sarebbe, e sarebbe rappresentato dalla contrazione del mercato indotta secondo logica da ogni normativa di disfavore. E’ però agevole notare che tale pregiudizio rappresenta proprio uno svantaggio economico di carattere indiretto e generico, della specie che consente solo la più limitata tutela dell’intervento nelle cause proposte da soggetti pienamente legittimati".
 

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