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Tar Veneto: 'Limiti orari al gioco, sproporzionato taglio del 50%'

07 dicembre 2016 - 11:38

Il Tar Veneto ritiene sproporzionato il taglio del 50 percento degli orari del gioco deciso dal Comune di San Donà di Piave (Ve) la scorsa estate.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Limiti orari al gioco, sproporzionato taglio del 50%'

"A prescindere dalla questione riguardante le ore in cui la ricorrente poteva in precedenza tenere aperta la sala giochi (24 ore o 20 ore giornaliere come rispettivamente affermato dalla ricorrente e dal Comune di San Donà di Piave), rimane tuttavia sproporzionata ed ingiustificata la drastica riduzione dell’orario di apertura delle sale giochi compiuta con l’art. 11 del Regolamento de quo: orario attualmente ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50 percento.

La manifesta sproporzionalità di tale riduzione di orario confluisce nel lamentato vizio di eccesso di potere dedotto nel terzo motivo di ricorso che, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’art. 11 del Regolamento comunale impugnato".


Questo il principio espresso dal Tar Veneto che ha dato in parte ragione ad una società di gioco nel ricorso presentato contro il Comune di San Donà di Piave (Ve), per l'annullamento del Regolamento comunale in materia di giochi approvato la scorsa estate, che limita il funzionamento degli apparecchi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 di tutti i giorni, compresi i festivi.
 
Nella sostanza, i giudici hanno ritenuto sproporzionati i limiti orari scelti dal Comune veneto ma confermano il potere degli enti locali di legiferare sugli orari di funzionamento degli apparecchi "in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n.267/2000, il sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso" e "la competenza in capo al Comune di regolare e disciplinare il requisito della visibilità all’esterno delle aree da gioco, così come anche gli arredi delle postazioni da gioco, discende in via diretta dalla competenza generale attribuita ai Comuni in subiecta materia dall’art. 20 'Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza del gioco d’azzardo patologico' della legge regionale n.6/2015 ove viene stabilito, al comma 3, che: I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge […]', con l’unico limite, insussistente nel caso di specie, della manifesta irragionevolezza o sproporzionalità della disciplina comunale".

Infine, conclude la sentenza, "pur essendo auspicabile, in un’ottica di maggior coordinamento delle discipline comunali di contrasto alla ludopatia, che i Comuni limitrofi adottino regolamentazioni per quanto possibile uniformi in subiecta materia, tuttavia non sussiste alcun obbligo in tal senso, ben potendo ogni Comune provvedere autonomamente, né tale aspetto può in alcun modo influire di per sé sulla legittimità della singola regolamentazione comunale". Viene rigettata la domanda risarcitoria "dal momento che il ricorrente non ha fornito alcuna prova né in punto di an né in punto di quantum dei danni asseritamente subiti".
 

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