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Cassazione ribadisce: 'Non c'è gioco d'azzardo senza fine di lucro'

07 dicembre 2016 - 16:36

Come affermato a giugno la Corte di Cassazione ribadisce che non si configura il reato di gioco d'azzardo se non si dimostra il fine di lucro.

Scritto da Fm
Cassazione ribadisce: 'Non c'è gioco d'azzardo senza fine di lucro'

 

 

"Questa Corte ha già affermato come in tema di gioco d'azzardo il fine di lucro non possa essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma debba essere valutato
considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. Orbene, la sentenza impugnata ha affermato l'esistenza di un giuoco d'azzardo (del poker) e in particolare del fine di lucro, in difetto di adeguato discorso giustificativo atto a focalizzare miratamente la rinvenuta sussistenza di quegli elementi, considerati indicatori univoci per potere, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenere cristallizzato il reato di cui all'art. 718 cod. pen. Né, peraltro, la mera appartenenza dell'apparecchio alla tipologia dei videopoker è di per se sola sufficiente a provare il reato di gioco d'azzardo, ove non siano acquisiti elementi tali da dimostrare che il gioco consenta in concreto di lucrare vincite in denaro o in altre utilità economicamente apprezzabili".

 

Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un esercente per l'annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 2012 che lo aveva condannato a due anni e tre di reclusione e 600 euro di multa per ricettazione e contravvenzione per la presenza nel suo locale di apparecchi da gioco sprovvisti di targhetta identificativa.
 
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti per prescrizione, diversamente qualificato il fatto di cui al capo b) dell'imputazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.

Inoltre, concludono i giudici nel respingere anche il secondo di motivo di ricorso, "l'omessa presenza della targhetta identificativa negli apparecchi elettronici è certamente un dato che può ingenerare ragionevole sospetto sull'origine illecita dello stesso, ma ciò non basta a ritenere assolto l'onere di individuare compiutamente la fattispecie incriminatrice che funga da delitto presupposto. Tale indicazione non solo risulta essere stata del tutto disattesa nella formulazione dell'imputazione (non potendosi certo riferire al reato di gioco d'azzardo essendo una contravvenzione e non un delitto), ma neppure è enunciata nelle sentenze di merito. Con la conseguenza che la motivazione sulla sussistenza della ricettazione risulta essere carente ed incongrua.
Di tal che, anche su tale aspetto, la sentenza impugnata va annullata, ma senza rinvio, in quanto l'assenza certa di elementi fattuali tali da ricondurre la provenienza delittuosa degli apparecchi rinvenuti nell'esercizio dell'imputato al delitto, rende configurabile la diversa ipotesi, ormai prescritta, dell'incauto acquisto (propugnata dallo stesso ricorrente), essendo possibile rimuovere all'imputato un rimprovero a titolo di colpa per non avere doverosamente vigilato sull'integrità degli apparecchi ricevuti e sulla loro conformità alle prescrizioni imposte dal Tulps".
 

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