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Tar Bolzano: 'Giusto chiudere sala Vlt vicina alle scuole'

12 dicembre 2016 - 14:21

Il Tar Bolzano conferma la decadenza dell'autorizzazione per una sala Vlt distante meno di 300 metri da un asilo, un parco giochi e tre scuole.

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Giusto chiudere sala Vlt vicina alle scuole'

 


"La normativa di riferimento è in vigore da più di cinque anni e da data antecedente al subingresso della ricorrente nella autorizzazione de qua, la quale pertanto ora non può legittimamente invocare un effetto sorpresa”.  Lo sottolinea il Tar Bolzano nel respingere il ricorso di un esercente contro la decadenza dell'autorizzazione per la gestione di una sala Vlt disposta alla Provincia altoatesina in quanto in conflitto con la normativa sul gioco in vigore dal 2010 per la sua vicinanza a un asilo, un parco giochi e tre differenti istituti scolastici.

 

"A prescindere da quando siano stati istituiti è incontestato che le scuole... rientrano tra i luoghi sensibili, che limitano la localizzazione di sale di gioco o di sale dedicate, e che essi sono situati in un raggio di 300 metri dall’esercizio pubblico in oggetto. La loro presenza al 31.12.2015, data di scadenza dell’autorizzazione, ha fatto venir meno i presupposti di legge per la gestione dell’attività di sala dedicata e la decadenza dell’autorizzazione era, dunque, d’obbligo.
Va aggiunto che l’istituzione dei limiti di cui sopra, ad opera del legislatore provinciale, è stata ritenuta lecita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300/2011, che ha accertato che le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco sono misure con finalità anzitutto di carattere socio-sanitario", si legge nella sentenza del Tar Bolzano.
 
"In merito all’asserita violazione dell’art. 41 della Costituzione il Collegio richiama la giurisprudenza di questo Tribunale, che ha già più volte statuito che l’iniziativa economica privata è libera ma le limitazioni ad essa sono sempre possibili se poste a difesa di interessi di rango costituzionale (tutela alla salute).
Infine, ogni censura avente ad oggetto il disegno di legge provinciale n. 71/2016 (rectius L.P. n. 10/2016) oltre ad essere infondata è inammissibile, essendo la citata legge entrata in vigore in periodo successivo a quello di adozione del provvedimento impugnato", concludono i giudici.
 

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