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Tar Bolzano: 'Legittimi divieti di gioco vicino ostello gioventù'

11 gennaio 2017 - 15:30

Il Tar Bolzano conferma validità della normativa provinciale che vieta il gioco a 300 metri da luoghi di aggregazione giovanile.

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Legittimi divieti di gioco vicino ostello gioventù'

 


"La normativa provinciale in esame non si pone in contrasto né con l’art. 32 della Costituzione, nè con i livelli minimi essenziali assistenziali concernenti la prevenzione e il contrasto del fenomeno della c.d. ludopatia: vero è, semmai, che il legislatore provinciale ha codificato i principi fondamentali contenuti nel decreto Balduzzi ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale".

 

Lo sottolinea il Tar Bolzano nel rigettare in parte il ricorso del legale rappresentante di una sala giochi di Vipiteno (Bz) contro la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione dell'esercizio disposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano in quanto ubicato in un raggio di 300 metri da un ostello della gioventù e dalla biblioteca comunale. I giudici invece ritengono improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la parte del ricorso che chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 341 del 12 marzo 2012: 'Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo)', come modificata con la deliberazione n. 1570 del 29 ottobre 2012, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.


La sentenza invece conferma il potere della Provincia di Bolzano di limitare l'installazione di apparecchi da gioco nelle vicinanze di luoghi sensibili ricordando che "il legislatore statale ha indicato, come si evince dalla piana lettura dell’art. 7, comma 10, del decreto Balduzzi, che la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto.
In tal senso, il Trga di Trento, nella sua sentenza n. 63 del 21 febbraio 2013, ha affermato essere “uno dei principi fondamentali del sopravvenuto decreto Balduzzi…l’esigenza - sia pure valutata con un diverso grado di urgenza - che tra i locali, ove sono installati gli apparecchi da gioco, e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione 'debba intercorrere una distanza minima, idonea ad arginare i richiami e le suggestioni consistenti nell’illusoria possibilità di facile ed immediato arricchimento' (nello stesso senso cfr. anche Trga Trento 7 marzo 2013, n. 104).
Quindi le norme provinciali in esame hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto Balduzzi e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale.
In ogni caso, va sottolineato che le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 10, del decreto Balduzzi, non possono comunque essere applicate direttamente nel territorio provinciale, ostandovi l’art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norma di attuazione sui rapporti tra legislazione statale e provinciale)".

Infine, per quanto concerne il contrasto della disciplina provinciale con l’art. 41 della Costituzione il Collegio richiama la sentenza pronunciata il 31 ottobre 2016, per cui "l’individuazione di altri siti sensibili deve essere fatta tenendo conto dell'impatto che le eventuali autorizzazioni possono avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché sui problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica", e che tale "attività istruttoria non può prescindere dalla collaborazione dei Comuni, i quali sono i primi a dover verificare l’effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio".
 

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