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Tar Veneto: 'Oderzo, limiti al gioco proporzionati'

07 febbraio 2017 - 11:51

Per il Tar Veneto i limiti orari stabiliti dal Comune di Oderzo (Tv) non possono affatto dirsi sproporzionati.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Oderzo, limiti al gioco proporzionati'

 

"Secondo quanto emerge dagli atti la ricorrente ha esercitato per poco più di un anno la propria attività dalle ore 11 alle ore 20,30, con un orario di apertura giornaliero pari a 9 ore e 30 minuti.
Il nuovo orario stabilito dal Comune prevede l’apertura dell’attività per 10 ore nei giorni feriali e 14 ore in quelli festivi: esso non può affatto dirsi sproporzionato, consentendo un orario di esercizio finanche più ampio a quello precedentemente in vigore".

Questo uno dei motivi con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un esercente contro il regolamento sulle sale giochi e l’ordinanza sindacale sugli orari di funzionamento sale varati dal Comune di Oderzo (Tv) nel 2016, peraltro sospesa pochi giorni fa dallo stesso tribunale amministrativo, almeno fino all'udienza di merito del 20 aprile

 

Per i giudici è "priva di pregio è la censura con cui la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 20 della legge regionale del Veneto n. 6/2015, sostenendo che tale disposizione consentirebbe al Comune di introdurre limitazioni di orario solo con riferimento a sale da gioco/scommesse di nuova apertura o ad apparecchi per il gioco di nuova installazione, mentre nessuna limitazione potrebbe essere imposta agli esercizi e/o apparecchi preesistenti". Anche se la formulazione letterale dell’art. 20, comma 3, lett. a) - secondo cui i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa - può "dare adito a dubbi o perplessità, ritiene il Collegio che l’interpretazione prospettata dalla ricorrente non meriti condivisione poiché contrastante con il dato sistematico e con quello teleologico.
Sul piano sistematico l’art. 20 della L.R.V.n. 6/2015 deve essere letto alla luce dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L., che non consente di distinguere tra i nuovi esercizi e quelli già esistenti, attribuendo al Sindaco un generale potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
Sul piano teleologico, la differenziazione di orari tra attività preesistenti e nuove attività presterebbe il fianco a dubbi di disparità di trattamento e finirebbe col vanificare l’obiettivo pubblico del contrasto al gioco d’azzardo patologico perseguito dalla disciplina regionale.
Infondata è, altresì, la censura di difetto di motivazione veicolata nel secondo motivo di ricorso.
L’ordinanza è adeguatamente motivata, anche mediante richiamo al regolamento comunale, con riferimento all’esigenza di contrastare il gioco d’azzardo patologico (GAP)".

Iinfine, "il motivo di ricorso con cui la ricorrente invoca la concessione di forme premiali per gli esercizi che scelgano di non installare o disinstallare le apparecchiature di gioco d’azzardo lecito, dichiarandosi disponibile a ridurre l’uso delle Slot machine e delle Vlt (Video Lottery terminal) e precisando di avere interesse a mantenere l’apertura delle scommesse al terminale dalle ore 11.30 in poi, sia in orario feriale sia in orario festivo, non si traduce nell’enunciazione di alcun vizio di legittimità e non può pertanto condurre all’annullamento degli atti impugnati".

 

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