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Tar Sardegna: 'Niente fondi europei a bar con le slot'

22 febbraio 2017 - 12:26

Tar Sardegna respinge il ricorso del titolare di un bar contro la revoca di un finanziamento da 50mila euro dal Fondo sociale europeo per la presenza di slot.

Scritto da Fm
Tar Sardegna: 'Niente fondi europei a bar con le slot'

 

 

"Il 'richiamo' della clientela avviene, con l’utilizzo di insegne di grandi dimensioni, con l’indicazione del locale identificato (in forma unitaria) come 'Snack Bar Sala Slot'.
Nessuna 'percezione di differenziazione delle due strutture e delle due attività si evince dal modus operandi del soggetto aspirante al finanziamento, il quale dando avvio ad una nuova attività di caffetteria, ha sostanzialmente affiancato le due iniziative, con commistione di attività finanziabile con attività non finanziabile (a causa dell’espresso divieto/causa di esclusione).
Gli utenti del locale caffetteria hanno quindi la possibilità, nell’ambito del medesimo contesto, di frequentare, indifferentemente, la sala slot ed il bar".

 

Per questo motivo il Tar Sardegna ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un bar/sala slot contro la Regione Sardegna per la revoca dell'ammissione dell'attività ad un finanziamento da 50mila euro dal Fondo sociale europeo, dedicato ai comuni con popolazione con più di 20mila abitanti.


"La revoca impugnata, ed il bando presupposto, impedisce il finanziamento, anche solo in parte, di attività non sovvenzionabili con risorse pubbliche, quali sono quelle (specificamente identificate) appartenenti alla categoria dei giochi' (lotterie, scommesse, case da gioco)", evidenziano i giudici.
 
"Le spese finanziate non erano solo quelle relative a beni oggettivamente propri dell’attività di bar (arredi), ma si riferivano anche, ed in prevalente parte, al pagamento del contratto di locazione del locale (unitario) e alla 'gestione' complessiva. La tesi della autonomia dei locali non può dunque essere condivisa.
Dalla documentazione, anche fotografica, esaminata dall’amministrazione (Regione-Sfirs) e depositata in giudizio dalla Regione, nonché dall’istruttoria compiuta, emerge che non sussiste una 'rigida separatezza' nell’esercizio delle due diverse attività, che vengono svolte in locali attigui e che sono gestite dalla medesima società", si legge nella sentenza. "Per quanto riguarda l’altro profilo sollevato (attività di gioco non riconducibile al codice 92, bensì al codice 93, relativo a giochi-biliardo) va segnalato che, da quanto emerge dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio (anche dalla stessa parte interessata), non risulta che nel locale vi siano biliardi (questo gioco effettivamente caratterizza un codice diverso di attività, stante la “natura” diversa della tipologia, addirittura rientrante nel genus attività culturali).
Invece , nel caso di specie, si tratta solo di collocazione di slot machine; a disposizione di un pubblico, comune a quello del bar-caffetteria".

 

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