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Nulla osta Awp, Tar Lazio: 'Circolare di Adm è legittima'

24 marzo 2017 - 13:17

Il Tar Lazio boccia il ricorso di Codacons e Sii Pac contro la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che mette un tetto ai nullaosta per le Awp.

Scritto da Fm
Nulla osta Awp, Tar Lazio: 'Circolare di Adm è legittima'

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e tutela della filiera del gioco lecito, ha operato in conformità all’attuale assetto ordinamentale del settore nonché in aderenza alla ratio che ispira le norme introdotte dalla legge di stabilità 2016".

Lo sottolinea il Tar Lazio respingendo il ricorso proposto da proposto da Codacons, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, e Sii Pac, Società italiana di intervento sulle patologie compulsive, contro i Monopoli di Stato per l'annullamento della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto 'art. 1, comma 922, della legge 28/12/2015 n. 208 c.d. legge di stabilità 2016' nella parte in cui prevede che 'la disposizione citata, impedendo il rilascio di Noe che non siano sostitutivi di analoghi Noe, viene a fissare un tetto pari al numero di apparecchi Awp esercizio alla data del 31 dicembre 2015, oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori.

Secondo i giudici, "l’art 1, comma 922, della cit. legge di Stabilità, qui in rilievo, si è limitato a stabilire un tetto al rilascio dei nulla – osta di esercizio, precludendo, per l’anno 2016, il rilascio di ulteriori autorizzazioni se non in sostituzione di titoli relativi ad apparecchi attivi alla data del 31.12.2015.
La riduzione del numero dei titoli rilasciabili, in rapporto agli apparecchi attivi alla data del 31.7.2015, è invece disciplinata dal successivo comma 943 della medesima disposizione e la sua attuazione è stata affidata ad un decreto ministeriale, allo stato non ancora emanato.
L’interpretazione sistematica del compendio normativo, sopra sintetizzato, porta quindi ad escludere che la riduzione del numero complessivo dei titoli autorizzativi rilasciabili debba avere luogo già a far data dall’1.1.2016, o che, comunque, il contingente previsto per l’anno 2016 debba essere fissato in rapporto non già agli apparecchi attivi alla data del 31.12.2015 ma a quella del 31.7.2015.
Diversamente opinando, la disposizione del comma 922 rimarrebbe priva di significato utile, laddove invece essa costituisce il primo step del processo di progressivo contenimento, ed, insieme, di evoluzione tecnologica, dell’offerta di gioco, configurato dal legislatore.
Le circolari impugnate appaiono in definitiva legittime nella misura in cui hanno individuato il tetto oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori per l’anno 2016, quale misura propedeutica alla programmata riduzione, prevista a decorrere dall’1.1.2017".
 

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