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Tar Calabria: 'Rivendita giochi, porto d'armi non necessario'

30 marzo 2017 - 10:44

Il Tar Calabria conferma il diniego della Prefettura al rinnovo al porto d'armi per difesa personale al titolare di una rivendita di giochi.

Scritto da Fm
Tar Calabria: 'Rivendita giochi, porto d'armi non necessario'

 


"In una regione, come la Calabria, contrassegnata da gravi fenomeni pervasivi delle attività criminali, organizzate e non, ammettere che al sol fatto di svolgere un particolare attività (nella fattispecie: titolare di esercizio commerciale, ove esercita la rivendita di tabacchi, valori bollati, giochi e scommesse autorizzati) acceda il conseguimento del titolo a portare armi, indurrebbe la conseguenza per cui a fasce molto ampie della popolazione sia consentito di girare armate, con un vero e proprio ribaltamento di fatto di quello che, nonostante tutto, resta e deve rimanere (finché il Legislatore non dovesse, naturalmente, decidere di intervenire in senso diverso, nei limiti della Costituzione), un principio primo e fondante della ordinata convivenza civile e del reggimento amministrativo del nostro sistema istituzionale e giuridico, per cui è fatto divieto di portare armi ed è vietata l’autotutela".


Con questa motivazione, il Tar Calabria ha respinto il ricorso del titolare di una rivendita di tabacchi, valori bollati, giochi e scommesse autorizzati contro la Prefettura di Reggio Calabria per il diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
 
LE MOTIVAZIONI - Secondo quanto si legge nella sentenza, l’interessato “non ha fornito alcun concreto ed attuale elemento di riscontro relativo ad un oggettivo suo stato di bisogno tale da giustificare il possesso di un’arma per difesa personale (necessario requisito questo previsto espressamente dalla legge), atteso che il mero riferimento alle favorevoli determinazioni precedenti non può costituire motivazione alla concessione del richiesto beneficio non risulta che abbia segnalato di aver subito attentati, minacce, intimidazioni o altre azioni criminose alla sua personale e/o al suo patrimonio né il medesimo ha fornito alcun documentato elemento a supporto delle paventate attuali esigenze di difesa personale; dall’istruttoria svolta dal locale Comando provinciale dei Carabinieri non sono emersi elementi concreti dai quali dedurre un rischio attuale e/o concreto per l’incolumità del richiedente, atteso che il decorso del tempo, in cui non si sono registrati eventi che indichino come attuale la necessità di andare armato, fa ritenere ormai una mera eventualità e non una probabilità l’avvalersi di situazioni che concretino la necessità dell’istante di andare armato”.
 

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