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Tar Veneto: 'Giusto divieto edilizio per sala da gioco fuorilegge'

14 aprile 2017 - 09:19

Il Tar Veneto ha confermato il divieto di attività edilizia per realizzare una sala da gioco disposto secondo le vigenti norme regionali.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Giusto divieto edilizio per sala da gioco fuorilegge'

 

"Il provvedimento impugnato è intervenuto prima del consolidamento degli effetti della certificazione asseverata di inizio lavori, e sembra pertanto da escludere che la sala da gioco possa essere definita come attività già esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 30 del 2016".

 

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, ha respinto la domanda cautelare presentata dal titolare di una sala gioco contro il Comune di San Biagio di Callalta (Tv) per l'annullamento del diniego emesso a seguito della presentazione della comunicazione attività edilizia in base all’art. 54 della legge regionale del Veneto n. 30 del 2016 sul gioco.


Secondo i giudici "il principio tempus regit actum applicato al procedimento amministrativo, sembra escludere che rispetto alla fattispecie in esame possano rilevare problematiche attinenti alla dedotta retroattività della legge" e difetta "anche il requisito del periculum in mora, atteso che è prospettato un pregiudizio di carattere economico idoneo ad essere eventualmente ristorato nel caso di accoglimento nel merito del ricorso".


LA LEGGE DEL VENETO - Secondo l'articolo 54 della legge regionale n. 30, intitolato 'Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati', "i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.
Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia', gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.
Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco.
Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati: a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (Pat), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; b) nei comuni non dotati di Pat, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 'Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765'.”.
 

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