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Ries, Tar Lazio: 'No cancellazione per dichiarazioni su metri quadri sala'

09 maggio 2017 - 15:17

Per il Tar Lazio non si può cancellare un operatore dall'elenco Ries solo per tardiva comunicazione dei metri quadri per installazione Awp.

Scritto da Francesca Mancosu
Ries, Tar Lazio: 'No cancellazione per dichiarazioni su metri quadri sala'

Il Tar Lazio ha accolto in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cancellazione della società Pair Of Dice 2 dall'elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del Tulps disposto dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo quanto si legge nella sentenza la società aveva "dichiarato una superficie utile per l’installazione pari a 120 metri, ma nel corso di una visita ispettiva funzionari di Adm hanno rilevato che, secondo i loro misuratori, la superficie utile era pari a 54 metri quadri, invitandola quindi a rimuovere 10 apparecchi wp ritenuti in eccedenza.
Detti funzionari hanno però omesso di considerare anche la superficie del locale sottostante al piano terra. A tale superficie, in buona fede, il legale rappresentante aveva fatto riferimento al momento dell’iscrizione.
La società provvedeva comunque a rimuovere gli apparecchi ritenuti in eccedenza.
Ciononostante, venivano poi adottati da Adm sia una sanzione pecuniaria, pari ad 3.333,30 euro, sia il provvedimento di cancellazione, entrambi oggetto dell’impugnativa".


I giudici quindi ricordano che "i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui trattasi sono, oltre al possesso della licenza di cui all’art. 86 o 88 Tulps e alla certificazione antimafia, l’insussistenza negli ultimi cinque anni di provvedimenti di condanna passati in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, per i reati indicati dal decreto direttoriale in rubrica (reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica etcc.), di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di Preu; di provvedimenti di cancellazione dall’elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione etcc..
In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione nel suddetto elenco, di cui all’art. 4 del decreto, è altresì necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per violazioni previste dall’art. 110, comma 9, lettere a), b) c) e d) del Tulps, come modificato dall’art. 1, comma 543 della l. n. 266/2005; violazioni amministrative previste dall’art. 24, comma 20, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, etcc".
Nel caso in esame, "le dichiarazioni relative alla superficie destinata ad attività di gioco non riguardano un requisito necessario ai fini dell’iscrizione.
Alla tardiva comunicazione della variazione dei metri quadrati destinati all’installazione può eventualmente applicarsi una sanzione pecuniaria ma non già la cancellazione".
 

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